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Nuovo modello IVA TR da utilizzare già dal primo trimestre 2021

L’adeguamento alle nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

di Stefano Setti | 19 Aprile 2021
Nuovo modello IVA TR da utilizzare già dal primo trimestre 2021

Con il Provv. 26 marzo 2020, n. 144055, il Direttore dell’Agenzia delle entrate aveva approvato il modello IVA TR, per la richiesta di rimborso ovvero di utilizzo in compensazione dei crediti IVA infrannuali. Il citato modello IVA TR, nonché le specifiche tecniche, sono stati ora aggiornati, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute all’interno del D.M. 5 febbraio 2021, in merito alle nuove percentuali di compensazione previste per i produttori agricoli in regime speciale IVA, di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. Il nuovo modello IVA TR dovrà essere obbligatoriamente utilizzato, in luogo di quello precedente, a decorrere dalla richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2021.

Agricoltori in regime speciale IVA: la nuova percentuale di compensazione

In prima battuta, risulta opportuno ricordare che il D.M. 5 febbraio 2021, con effetto 1° gennaio 2020, ha aumentato le percentuali di compensazione, portandole dal 6 per cento (approvate in precedenza con effetto 1° gennaio 2019 ad opera del D.M. 27 agosto 2019) al 6,4 per cento, in merito ai soli prodotti di cui ai nn. 43) e 45) della Tab. A, p. I, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Nel dettaglio, si tratta:

  • della legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura;
  • del legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Come precisato dalla circolare 6 maggio 2016, n. 19/E, allo scopo di individuare le percentuali di compensazione applicabili, bisogna tenere conto:

  • per i passaggi dei prodotti dai produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di pagamento del prezzo al produttore agricolo (a meno che non ci sia anticipazione del momento impositivo attraverso l’emissione della fattura o il pagamento di acconti);
  • al di fuori dei passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di consegna o spedizione dei prodotti, quando la fatturazione è immediata;
  • in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, della data di emissione della fattura.

Tabella - Percentuali di compensazione valevoli dal 1° gennaio 2020

Tipologia di prodotti

Percentuali di compensazione valevoli dal 1° gennaio 2020

Prodotti di cui al n. 36) della Tab. A, p. I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia vini di uve fresche, con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)

12,30%

  • Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello - o latte battuto - e altri tipi di latte fermentati o acidificati);
  • prodotti di cui al n. 9) della citata Tab. A, p. I (escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie);
  • prodotti di cui ai nn. 11), 12), 34), 47), 48), 49) e 56) della citata Tab. A, p. I.

10%

Prodotti di cui al n. 5) della citata Tab. A, p. I (escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all’art. 2, punto 2, lett. a), del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 )

8,30%

Animali vivi della specie suina

7,95%

Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo

7,65%

  • Prodotti compresi nella citata Tab. A, p. I, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall’allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
  • latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
  • altri prodotti compresi nella citata Tab. A, p. I, diversi da quelli altrove indicati

4%

  • Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura;
  • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale

6,4%

Prodotti di cui ai nn. 44) e 46) della citata Tab. A, p. I

2%

Le novità del modello IVA TR

Allo scopo di tenere conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4 per cento (di cui al paragrafo che precede), prevista dal citato D.M. 5 febbraio 2021:

  • nel quadro TA del modello, in corrispondenza del rigo TA4, la percentuale del 6 per cento è sostituita con la percentuale del 6,4 per cento;
  • nel quadro TB del modello, in corrispondenza del rigo TB4, la percentuale del 6 per cento è sostituita con la percentuale del 6,4 per cento;
  • alla pagina 15 delle Specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TA004001, nella colonna “Descrizione, la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nel campo TA004002, nella colonna “Descrizione, la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiesta del campo TA004002, il controllo è sostituito con il seguente: “Deve essere uguale al 6,4% di TA004001. Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TA004001”;
  • alla pagina 17 delle Specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TB004001, nella colonna “Descrizione, la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nel campo TB004002, nella colonna “Descrizione, la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiestadel campo TB004002, il controllo è sostituito con il seguente: “Deve essere uguale al 6,4% di TB004001. Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TB004001”.

Il modello IVA TR è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate. La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; se il termine cade di sabato ovvero in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Inoltre, la trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati a Entratel. Ne deriva che il modello IVA TR relativo al:
-primo trimestre (gennaio-marzo) deve essere presentato dal 1° al 30 aprile;
- secondo trimestre (aprile-giugno) deve essere presentato dal 1° al 31 luglio;
- terzo trimestre (luglio-settembre) deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre.

Il nuovo modello IVA TR dovrà essere utilizzato già con riferimento al primo trimestre 2021, da presentare entro il 30 aprile 2021.

Disposizioni generali in tema di modello IVA TR

I contribuenti, per i quali sussistano specifici requisiti, possono recuperare il credito IVA trimestrale (ovvero infrannuale), presentando il modello IVA TR per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno (in quanto la richiesta relativa al quarto trimestre può essere effettuata solo in sede di dichiarazione IVA annuale), alternativamente:

  • presentando la richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale (in tutto o in parte) o
  • utilizzando in compensazione cd. orizzontale il credito IVA trimestrale nel modello F24.

Compensazione orizzontale e modello IVA TR

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. manovra correttiva), ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole maggiormente restrittive per l’utilizzo in compensazione cd. “orizzontale” dei crediti fiscali.

Nel dettaglio, il D.L. n. 50/2017 ha stabilito che:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per il periodo di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese) grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, sia annuale, sia infrannuale. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale. In tale caso, la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito;
  • nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

Ai fini della compensazione con F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 6036: Credito IVA Primo trimestre;
- 6037: Credito IVA Secondo trimestre;
- 6038: Credito IVA Terzo trimestre.

In caso di istanza di rimborso (quindi, senza utilizzo in compensazione orizzontale), l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto di conformità (ovvero sottoscrizione), contenuto nell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, è pari a euro 30.000.

Si evidenzia, inoltre, che l’ammontare richiesto con il rimborso IVA infrannuale riduce il limite di euro 700.000, previsto per le compensazioni tra imposte diverse (cd. orizzontale), nonché per i rimborsi d’imposta annuali.

Quando è possibile chiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale

I contribuenti, così come stabilito ad opera dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, possono richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale, prescindendo dalla periodicità di liquidazione che è stata utilizzata, a condizione che:

  • il credito IVA maturato sia di importo superiore a euro 2.582,28;
  • sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti:
  • aliquota media: contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicabili sugli acquisti e le importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e le importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento, escludendo sia gli acquisti, che le cessioni di beni ammortizzabili;
  • operazioni non imponibili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis9 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero operazioni non imponibili assimilate) per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
  • acquisto di beni ammortizzabili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisiti e delle importazioni imponibili. In tale caso, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione può essere effettuata unicamente per l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. L’IVA assolta sulle somme, pagate a titolo di acconto in base a contratti preliminari di acquisto di beni ammortizzabili, è rimborsabile solo unitamente a quella assolta sulle somme versate a saldo in corrispondenza della stipulazione dell’atto definitivo (si veda risoluzione 27 dicembre 2005, n. 179/E). Inoltre, l’acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing non dà diritto al rimborso in base a tale requisito, in quanto il bene non può essere compreso tra quelli di proprietà dell’utilizzatore (si veda risoluzione 28 dicembre 2007, n. 392/E). In caso di acquisto di un fabbricato, deve essere escluso l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza (si veda circolare 13 marzo 2009, n. 8/E);
  • operazioni non soggette a IVA (di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • soggetti non residenti identificati ai fini IVA direttamente in Italia ovvero mediante rappresentante fiscale in Italia, anche in assenza dei requisiti più sopra riportati.

Integrazione del modello IVA TR

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 14 novembre 2018, n. 82/E, in merito al modello IVA TR, ha chiarito che:

  • risulta possibile integrare ovvero rettificare il modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno - o, comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale - al fine di integrare/modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o l’ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata;

Sono elementi integrabili/rettificabili la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali.

  • in tali casi, non risulta necessario presentare una dichiarazione annuale IVA “sostitutiva nei termini”. Ciò in considerazione del fatto che gli elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale;
  • infine, l’integrazione/correzione degli elementi in esame non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo che - con riferimento al visto di conformità - si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello IVA TR carente del visto di conformità. In tale ultimo caso, sarà applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al 30 per cento dell’imposta), salva la possibile di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Riferimenti normativi: 

 

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Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021