Ai sensi dell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è concessa alle imprese la possibilità di rivalutare, con valenza fiscale e a pagamento, i beni d’impresa nel bilancio al 31 dicembre 2020. Analoga possibilità è concessa alle imprese alberghiere e termali dall’art. 6-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, anche se, in tale caso, la rivalutazione può avvenire gratuitamente e con valenza dal 2020. Tale possibilità concessa alle imprese ha diretti riflessi sulla disciplina della società di comodo, alla conditio sine qua non che alla rivalutazione sia attribuita valenza fiscale.
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