Con un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021 , ossia dal 21 dicembre 2021.
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