Finalmente una norma improntata alla coerenza. Sono state apportate significative modifiche all’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, prevedendo specifiche modalità per la riscossione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” (Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 182), dà attuazione all’art. 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), che reca i princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento all’imposta di registro, all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.
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