Commento
DECRETO FISCALE

I redditi dei trust residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono redditi di capitale

di Francesco Barone | 9 Dicembre 2019
I redditi dei trust residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono redditi di capitale

Mentre era stato previsto che per i trust non residenti l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR, non era stata disciplinata la tassazione del reddito corrisposto da un trust residente in un Paese a fiscalità privilegiata ai beneficiari residenti. L’art. 13 del D.L. n. 124/2019 (il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera), colma questa lacuna, evitando così che si realizzino fenomeni elusivi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il trust, istituto di common law, è stato riconosciuto in Italia nel 1992. La Legge Finanziaria 2007 e il Decreto n. 124/2019 hanno introdotto disposizioni fiscali per i trust.