Premessa
Nel corso del terzo Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili, alcuni dei quesiti posti hanno interessato le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicato nella G.U n. 301 del 24 dicembre 2019), con data di entrata in vigore del provvedimento 25 dicembre 2019.
Andiamo ad analizzare alcune delle risposte fornite, accentrando in particolar modo l’attenzione su un aspetto che può risultare utile, ed in qualche modo innovativo, ovvero gli effetti delle modifiche introdotte in ordine ai termini di presentazione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, attive e passive (cd. esterometro). Come chiarito dall’Agenzia, infatti, di tali effetti è possibile beneficiare già con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni del mese di novembre 2019.
“Esterometro”, nuovo termine trimestrale
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere era stata originariamente introdotta con cadenza mensile: entro la fine del mese successivo, quindi, doveva essere trasmessa la comunicazione relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente, così come la comunicazione relativa alle operazioni passive poste in essere e contabilizzate nel medesimo periodo.
La tempistica di presentazione è stata (finalmente) rivista con il D.L. n. 124/2019 , concedendo un maggior lasso di tempo per adempiere. Infatti, con l’art. 16 (Semplificazioni fiscali) è stata introdotta una modifica all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, sostituendo le previgenti disposizioni - presentazione mensile - con quanto segue: "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".
Di conseguenza, i nuovi termini di presentazione a regime risultano essere i seguenti:
- I trimestre: entro fine aprile
- II trimestre: entro fine luglio
- III trimestre: entro fine ottobre
- IV trimestre: entro fine gennaio dell’anno successivo.
I nuovi termini per l’esterometro salvano dai ritardi di novembre 2019
Nell’ambito dei quesiti sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, uno in particolare risulta essere d’interesse, ovvero quello relativo ai nuovi termini di presentazione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.
Posto che l’art. 16, comma 1 bis , non stabilisce un termine di decorrenza, tali i nuovi termini sono da considerarsi applicabili a partire dalle operazioni di gennaio 2020, oppure è possibile avvalersene immediatamente?
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente rilevato che la pubblicazione del testo convertito del decreto collegato alla manovra è avvenuta in data 24 dicembre 2019, con specifica che l’entrata in vigore delle disposizioni è il 25 dicembre 2019, e che pertanto la disposizione che ha riscritto i termini di presentazione del cd. “esterometro” – che, ricordiamo, è stata introdotta nel corso dell’iter di conversione del decreto – è certamente operativa dal 25 dicembre 2019.
Concretamente, ciò significa che gli adempimenti relativi al cd. esterometro, non scaduti alla data del 25 dicembre 2019, rientrano già nel nuovo calendario dell’adempimento.
Ne consegue che, posto che l’esterometro avente quale riferimento il mese di novembre scadeva, secondo le precedenti disposizioni, in data 31 dicembre 2019 (e dunque dopo il 25 dicembre), con riferimento allo stesso sono già in vigore le nuove disposizioni.
Pertanto, la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere relativa al mese di novembre 2019 sarà considerata tempestiva se trasmessa telematicamente entro il 31 gennaio 2020, contestualmente a quella relativa al mese di dicembre.
Patenti, esenti le categorie diverse da B e C1, ma solo se rivolte ad un percorso di formazione professionale
Tra gli altri aspetti toccati, la questione dell’adeguamento dell’ordinamento IVA interno alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 (art. 32 D.L. n. 124/2019).
Assodato che i corsi di guida finalizzati al conseguimento delle patenti di categoria B e C1 sono da assoggettarsi ad aliquota IVA ordinaria 22%, come da sentenza UE, in quanto non assimilabili a corsi di formazione specialistici, un quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato il trattamento IVA delle altre tipologie di patenti.
La risposta fornita, per quanto perfettamente aderente alle indicazioni della Sentenza citata, non aiuta a dipanare del tutto i dubbi.
È stato infatti riferito che affinché sia applicabile l’esenzione IVA ai corsi per il conseguimento di altre tipologie di patenti che non siano la B e la C1, occorre che i corsi siano assimilabili a formazione specialistica, e tali sono considerati solo se costituiscono parte integrante di un percorso di formazione professionale.
La discriminante, quindi, verrebbe ad essere non tanto il tipo di patente in senso assoluto, bensì la finalità di conseguimento della patente stessa, con conseguenti considerevoli dubbi che potrebbero discenderne.
Immaginiamo, infatti, il caso della patente A (motocicli). Tendenzialmente è difficile immaginare il conseguimento di tale patente quale parte integrante di un percorso di formazione professionale (e dunque scatta l’IVA), ma potenzialmente, se il corso fosse finalizzato a conseguire la patente per poi effettuare consegne a domicilio tramite il motociclo, potrebbe rendersi giustificabile l’applicazione dell’esenzione, fermo restando che poi occorrerebbe anche comprendere come documentare tale circostanza per poi non incorrere in contestazioni. Sul punto, evidentemente, manca ancora la necessaria chiarezza.
Compensazioni
Con riferimento alla rivisitazione delle regole di compensazione, due ulteriori quesiti hanno riguardato le modifiche introdotte dall’art. 3 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2020.
Crediti dei non titolari di partita IVA
Il primo, ha riguardato la decorrenza degli obblighi, estesi anche ai non titolari di partita IVA, di utilizzo esclusivo dei canali dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che presentano crediti in compensazione (sull'argomento si veda la circolare monografica "Compensazione dei crediti: le nuove restrizioni a partire dal 2020").
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto emerso in precedenza, ovvero che le restrizioni si applicano a valere sui crediti maturati nel periodo di imposta 2019.
Ciò significa che eventuali residui di crediti 2018 potranno continuare ad essere compensati, anche nel 2020, presentando il modello F24 tramite internet banking (a meno che, come da D.L. n. 50/2017 , non si tratti di delega totalmente compensativa) e ciò fino al termine di presentazione del modello Redditi 2020 riferimento 2019.
Per la precisione, gli utilizzi dovranno cessare nel momento in cui l’eventuale credito residuo dovrà essere “cristallizzato” a seguito dell’avvenuta liquidazione delle imposte relative all’anno 2019, posto che l’eventuale credito residuo 2018 viene in tale sede rigenerato nella liquidazione del 2019. Con riferimento al saldo 2019, invece, laddove emergesse nuovamente un credito, lo stesso dovrà in ogni caso sottostare alle nuove regole, per quanto possa essere alimentato in toto o in parte da un residuo di credito non fruito relativo al precedente anno 2018.
Crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta
Il secondo quesito, invece, ha riguardato la conferma che per la fruizione in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta di importo superiore a 5.000 euro non sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, come parrebbe emergere dalla lettura della norma, che pure ha attratto nell'obbligo di preventiva trasmissione del dichiarativo - obbligo che prima riguardava solo l’IVA - un gran numero di tributi, ad esempio quelli relativi alle imposte dirette e all’IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti dei sostituiti d’imposta potranno essere compensati senza che si renda necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo dal quale discendono, ovvero il Modello 770, come peraltro già evidenziato nella Risoluzione n. 110/E/2019.
Riferimenti normativi:
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, artt. 3, 16, 32, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E
- 3° Forum dei commercialisti ed esperti contabili, risposte Agenzia delle Entrate;
- 3° Forum dei commercialisti ed esperti contabili, risposte Guardia di Finanza.
Forum commercialisti, i chiarimenti delle Entrate su termini esterometro, patenti e compensazioni
di Sandra Pennacini | 14 Gennaio 2020
Si è tenuta lunedì 13 gennaio la prima giornata del terzo Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili, organizzato dalla testata Italia Oggi ed intitolato “I professionisti davanti alle sfide dell’economia digitale”, il cui fine lavori è previsto per mercoledì 15 gennaio. Nel corso dell’evento, dopo i commenti alle novità della legge di Bilancio e del decreto fiscale collegato a cura delle personalità intervenute, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno risposto ad una serie di quesiti.
Premessa
Nel corso del terzo Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili, alcuni dei quesiti posti hanno interessato le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicato nella G.U n. 301 del 24 dicembre 2019), con data di entrata in vigore del provvedimento 25 dicembre 2019.
Andiamo ad analizzare alcune delle risposte fornite, accentrando in particolar modo l’attenzione su un aspetto che può risultare utile, ed in qualche modo innovativo, ovvero gli effetti delle modifiche introdotte in ordine ai termini di presentazione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, attive e passive (cd. esterometro). Come chiarito dall’Agenzia, infatti, di tali effetti è possibile beneficiare già con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni del mese di novembre 2019.
“Esterometro”, nuovo termine trimestrale
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere era stata originariamente introdotta con cadenza mensile: entro la fine del mese successivo, quindi, doveva essere trasmessa la comunicazione relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente, così come la comunicazione relativa alle operazioni passive poste in essere e contabilizzate nel medesimo periodo.
La tempistica di presentazione è stata (finalmente) rivista con il D.L. n. 124/2019 , concedendo un maggior lasso di tempo per adempiere. Infatti, con l’art. 16 (Semplificazioni fiscali) è stata introdotta una modifica all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, sostituendo le previgenti disposizioni - presentazione mensile - con quanto segue: "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".
Di conseguenza, i nuovi termini di presentazione a regime risultano essere i seguenti:
I nuovi termini per l’esterometro salvano dai ritardi di novembre 2019
Nell’ambito dei quesiti sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, uno in particolare risulta essere d’interesse, ovvero quello relativo ai nuovi termini di presentazione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.
Posto che l’art. 16, comma 1 bis , non stabilisce un termine di decorrenza, tali i nuovi termini sono da considerarsi applicabili a partire dalle operazioni di gennaio 2020, oppure è possibile avvalersene immediatamente?
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente rilevato che la pubblicazione del testo convertito del decreto collegato alla manovra è avvenuta in data 24 dicembre 2019, con specifica che l’entrata in vigore delle disposizioni è il 25 dicembre 2019, e che pertanto la disposizione che ha riscritto i termini di presentazione del cd. “esterometro” – che, ricordiamo, è stata introdotta nel corso dell’iter di conversione del decreto – è certamente operativa dal 25 dicembre 2019.
Concretamente, ciò significa che gli adempimenti relativi al cd. esterometro, non scaduti alla data del 25 dicembre 2019, rientrano già nel nuovo calendario dell’adempimento.
Ne consegue che, posto che l’esterometro avente quale riferimento il mese di novembre scadeva, secondo le precedenti disposizioni, in data 31 dicembre 2019 (e dunque dopo il 25 dicembre), con riferimento allo stesso sono già in vigore le nuove disposizioni.
Pertanto, la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere relativa al mese di novembre 2019 sarà considerata tempestiva se trasmessa telematicamente entro il 31 gennaio 2020, contestualmente a quella relativa al mese di dicembre.
Patenti, esenti le categorie diverse da B e C1, ma solo se rivolte ad un percorso di formazione professionale
Tra gli altri aspetti toccati, la questione dell’adeguamento dell’ordinamento IVA interno alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 (art. 32 D.L. n. 124/2019).
Assodato che i corsi di guida finalizzati al conseguimento delle patenti di categoria B e C1 sono da assoggettarsi ad aliquota IVA ordinaria 22%, come da sentenza UE, in quanto non assimilabili a corsi di formazione specialistici, un quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato il trattamento IVA delle altre tipologie di patenti.
La risposta fornita, per quanto perfettamente aderente alle indicazioni della Sentenza citata, non aiuta a dipanare del tutto i dubbi.
È stato infatti riferito che affinché sia applicabile l’esenzione IVA ai corsi per il conseguimento di altre tipologie di patenti che non siano la B e la C1, occorre che i corsi siano assimilabili a formazione specialistica, e tali sono considerati solo se costituiscono parte integrante di un percorso di formazione professionale.
La discriminante, quindi, verrebbe ad essere non tanto il tipo di patente in senso assoluto, bensì la finalità di conseguimento della patente stessa, con conseguenti considerevoli dubbi che potrebbero discenderne.
Immaginiamo, infatti, il caso della patente A (motocicli). Tendenzialmente è difficile immaginare il conseguimento di tale patente quale parte integrante di un percorso di formazione professionale (e dunque scatta l’IVA), ma potenzialmente, se il corso fosse finalizzato a conseguire la patente per poi effettuare consegne a domicilio tramite il motociclo, potrebbe rendersi giustificabile l’applicazione dell’esenzione, fermo restando che poi occorrerebbe anche comprendere come documentare tale circostanza per poi non incorrere in contestazioni. Sul punto, evidentemente, manca ancora la necessaria chiarezza.
Compensazioni
Con riferimento alla rivisitazione delle regole di compensazione, due ulteriori quesiti hanno riguardato le modifiche introdotte dall’art. 3 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2020.
Crediti dei non titolari di partita IVA
Il primo, ha riguardato la decorrenza degli obblighi, estesi anche ai non titolari di partita IVA, di utilizzo esclusivo dei canali dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che presentano crediti in compensazione (sull'argomento si veda la circolare monografica "Compensazione dei crediti: le nuove restrizioni a partire dal 2020").
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto emerso in precedenza, ovvero che le restrizioni si applicano a valere sui crediti maturati nel periodo di imposta 2019.
Ciò significa che eventuali residui di crediti 2018 potranno continuare ad essere compensati, anche nel 2020, presentando il modello F24 tramite internet banking (a meno che, come da D.L. n. 50/2017 , non si tratti di delega totalmente compensativa) e ciò fino al termine di presentazione del modello Redditi 2020 riferimento 2019.
Per la precisione, gli utilizzi dovranno cessare nel momento in cui l’eventuale credito residuo dovrà essere “cristallizzato” a seguito dell’avvenuta liquidazione delle imposte relative all’anno 2019, posto che l’eventuale credito residuo 2018 viene in tale sede rigenerato nella liquidazione del 2019. Con riferimento al saldo 2019, invece, laddove emergesse nuovamente un credito, lo stesso dovrà in ogni caso sottostare alle nuove regole, per quanto possa essere alimentato in toto o in parte da un residuo di credito non fruito relativo al precedente anno 2018.
Crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta
Il secondo quesito, invece, ha riguardato la conferma che per la fruizione in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta di importo superiore a 5.000 euro non sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, come parrebbe emergere dalla lettura della norma, che pure ha attratto nell'obbligo di preventiva trasmissione del dichiarativo - obbligo che prima riguardava solo l’IVA - un gran numero di tributi, ad esempio quelli relativi alle imposte dirette e all’IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti dei sostituiti d’imposta potranno essere compensati senza che si renda necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo dal quale discendono, ovvero il Modello 770, come peraltro già evidenziato nella Risoluzione n. 110/E/2019.
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