Commento
PROCEDURE CONCORSUALI

Accordi di ristrutturazione dei debiti: basta l’omologa del Tribunale per emettere la nota di variazione IVA da parte del creditore/fornitore

di Flavia Silla | 21 Maggio 2021
Accordi di ristrutturazione dei debiti: basta l’omologa del Tribunale per emettere la nota di variazione IVA da parte del creditore/fornitore

A differenza delle procedure concorsuali ordinarie che hanno, quale presupposto per l’emissione dei documenti rettificativi, l’acclarata infruttuosità, per l’istituto previsto dall’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942 è sufficiente l’omologazione del Tribunale. Le peculiarità che lo distinguono non permettono, infatti, l’applicazione delle disposizioni previste per il fallimento e il concordato preventivo. Ne discende che se il creditore/fornitore porta in detrazione l’IVA esposta nella nota, il debitore cessionario/committente deve riversarla all’Erario.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omologa degli accordi di ristrutturazione è il presupposto per l'emissione dei documenti rettificativi, diversamente dalle procedure concorsuali.