La sospensione prevista dall’art. 61 del Decreto “Cura Italia” dal 2 marzo al 30 aprile 2020 non ha interessato anche le addizionali comunali e regionali all’IRPEF, ma solo le ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e i premi Inail e l’IVA del mese di marzo 2020.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021. Poiché i chiarimenti delle Entrate arrivano con un notevole ritardo rispetto alla scadenza per adempiere, nella risoluzione si afferma che i sostituti d’imposta che abbiano interpretato diversamente la norma sospendendo anche le addizionali possono provvedere al versamento del dovuto senza che l’Agenzia applichi alcuna sanzione e interesse.
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