È illegittima la sospensione dall’Ordine del professionista no vax che può esercitare on line senza avere contatti interpersonali. Le misure per tutelare il diritto alla salute, quale l’introduzione dell’obbligo vaccinale per determinate categorie, devono essere proporzionali ed adeguate. Questo è l’importante principio espresso dal TAR Lombardia, I Sez., con l’emanazione della sentenza n. 109/2022.
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