Le novità affrontate dalla circolare
Il documento di prassi in commento, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, analizza nel dettaglio le detrazioni pluriennali relative ai bonus edilizi.
Per ciascuna tipologia di onere detraibile sono richiamati gli aspetti generali, ivi compresi i possibili beneficiari, e le alternative all’esercizio della detrazione in Redditi, ovvero la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto in fattura, ed i casi di trasferimento della detrazione.
La Circolare contribuisce, in particolare, a fornire un quadro riassuntivo delle principali novità normative e interpretative registratesi nel corso del 2021 tra cui:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: adempimenti e documentazione necessaria per fruire della detrazione del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- sisma bonus: la cumulabilità della detrazione dal 50 al 85% per gli interventi antisismici (art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici e le spese sostenute per l’acquisto di case antisismiche;
- eco bonus: limiti di detraibilità, edifici interessati e tipologia di interventi ammessi alla detrazione dal 50% al 75% gli artt. 1 commi 344-347 della Legge n. 296/2006 e 14 del D.L. n. 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- bonus mobili: le condizioni per usufruire della detrazione, le tipologie di beni agevolabili e i nuovi limiti di detraibilità;
- bonus verde: i limiti di detraibilità e le modalità di pagamento per la detrazione IRPEF del 36% di cui all’art. 1, commi 12-15 della Legge n. 205/2017;
- bonus facciate al 90/60%: interventi ammessi e il caso degli interventi influenti dal punto di vista termico, i limiti di detraibilità e la cumulabilità con altre detrazioni, adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione;
- colonnine di ricarica: limiti di spesa, modalità di pagamento, documentazione da controllare e conservare per la detrazione IRPEF/IRES del 50% o del 110% di cui agli artt. 16-ter D.L. n. 63/2013 e 119, comma 8 del D.L. n. 34/2020.
Tra gli argomenti trattati non poteva mancare il Superbonus al 110% che chiude la raccolta di prassi ed in relazione al quale assumono particolare interesse le indicazioni concernenti la documentazione necessaria ai fini della presentazione del modello 730/2022, con indubbia utilità pratica anche in caso di utilizzo del modello Redditi PF.
Superbonus e Modello 730/2022: quali documenti controllare e verificare
La circolare fornisce l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive (21, tenendo insieme tutti i “bonus edilizi minori”), che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Si tratta di un’elencazione di fondamentale utilità per i contribuenti posto che “in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste”. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.
Con riferimento al Superbonus 110%, in particolare, sono ben 47 i documenti da controllare e conservare per la dichiarazione dei redditi, a seconda delle caratteristiche dell’intervento agevolato. La check list riepilogativa fornita dall’Agenzia spazia dai contratti di locazione ai preliminari di acquisto, passando per le copie delle delibere assembleari, le fatture, i bonifici bancari e postali, i permessi edilizi, le asseverazioni, le relazioni tecniche, gli attestati di prestazione energetica (APE) e una lunga lista di dichiarazioni sostitutive.
Va rilevato che non tutti sono tenuti ad esibire l’intero set documentale previsto ma occorre distinguere a seconda della tipologia di soggetto beneficiario e intervento agevolato.
In questi termini, ad esempio, il verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di assegnazione dovrà essere esibito soltanto dai soci di cooperative a proprietà divisa/indivisa (beneficiari in qualità di possessori/detentori), assegnatari degli alloggi.
L’Amministrazione finanziaria precisa che lo status di familiare convivente deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio e può essere attestato tramite certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per il familiare non convivente in possesso di contratto di comodato si applicano le regole generali previste per il detentore dell’immobile.
Altra puntualizzazione di rilievo quella relativa al tetto massimo delle due unità immobiliari. Il rispetto di tal requisito è fatto oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante ai fini del Super ecobonus in quanto il CAF o l’intermediario possono non essere a conoscenza di eventuali altri interventi agevolati spettanti al contribuente. Ciò accade, ad esempio, qualora il contribuente abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del relativo credito e, pertanto, non è possibile rinvenire nei precedenti modelli dichiarativi alcun riscontro dell’operazione.
Tra i documenti da controllare e conservare il documento prassi non annovera, invece, il Durc di congruità.
Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.
Sebbene la circolare n. 19/E/2022 preveda “l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori”, pertanto, tale documento non dovrà essere acquisito con riferimento ai modelli redditi relativi all’anno d’imposta 2021.
Visto di conformità e asseverazione
Nella circolare sono resi nuovi chiarimenti anche in tema di visto di conformità, obbligatorio ai fini dell’opzione per la cessione o sconto in fattura.
In particolare, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario richiedere:
- con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
- con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del D.M. 6 agosto 2020, che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del decreto (“Requisiti Eco bonus”).
Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, D.L. n. 63/2013.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica, infine, anche quando il Superbonus è utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Riferimenti normativi:
Superbonus 110%: l’elenco dei documenti da controllare e conservare per il 730
di Marco Bomben | 29 Luglio 2022
Con qualche settimana di ritardo rispetto alla circolare omnibus n. 24/E del 7 luglio, l’Agenzia ha pubblicato la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E contenente la seconda parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle detrazioni “edilizie”. Si arricchisce così di un nuovo importante provvedimento esplicativo l'ormai smisurata produzione delle Entrate in tema di Superbonus 110% e bonus edilizi minori, con importanti precisazioni sulla documentazione da controllare e conservare per la dichiarazione dei redditi 2022.
Le novità affrontate dalla circolare
Il documento di prassi in commento, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, analizza nel dettaglio le detrazioni pluriennali relative ai bonus edilizi.
Per ciascuna tipologia di onere detraibile sono richiamati gli aspetti generali, ivi compresi i possibili beneficiari, e le alternative all’esercizio della detrazione in Redditi, ovvero la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto in fattura, ed i casi di trasferimento della detrazione.
La Circolare contribuisce, in particolare, a fornire un quadro riassuntivo delle principali novità normative e interpretative registratesi nel corso del 2021 tra cui:
Tra gli argomenti trattati non poteva mancare il Superbonus al 110% che chiude la raccolta di prassi ed in relazione al quale assumono particolare interesse le indicazioni concernenti la documentazione necessaria ai fini della presentazione del modello 730/2022, con indubbia utilità pratica anche in caso di utilizzo del modello Redditi PF.
Superbonus e Modello 730/2022: quali documenti controllare e verificare
La circolare fornisce l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive (21, tenendo insieme tutti i “bonus edilizi minori”), che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Si tratta di un’elencazione di fondamentale utilità per i contribuenti posto che “in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste”. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.
Con riferimento al Superbonus 110%, in particolare, sono ben 47 i documenti da controllare e conservare per la dichiarazione dei redditi, a seconda delle caratteristiche dell’intervento agevolato. La check list riepilogativa fornita dall’Agenzia spazia dai contratti di locazione ai preliminari di acquisto, passando per le copie delle delibere assembleari, le fatture, i bonifici bancari e postali, i permessi edilizi, le asseverazioni, le relazioni tecniche, gli attestati di prestazione energetica (APE) e una lunga lista di dichiarazioni sostitutive.
Va rilevato che non tutti sono tenuti ad esibire l’intero set documentale previsto ma occorre distinguere a seconda della tipologia di soggetto beneficiario e intervento agevolato.
In questi termini, ad esempio, il verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di assegnazione dovrà essere esibito soltanto dai soci di cooperative a proprietà divisa/indivisa (beneficiari in qualità di possessori/detentori), assegnatari degli alloggi.
L’Amministrazione finanziaria precisa che lo status di familiare convivente deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio e può essere attestato tramite certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per il familiare non convivente in possesso di contratto di comodato si applicano le regole generali previste per il detentore dell’immobile.
Altra puntualizzazione di rilievo quella relativa al tetto massimo delle due unità immobiliari. Il rispetto di tal requisito è fatto oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante ai fini del Super ecobonus in quanto il CAF o l’intermediario possono non essere a conoscenza di eventuali altri interventi agevolati spettanti al contribuente. Ciò accade, ad esempio, qualora il contribuente abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del relativo credito e, pertanto, non è possibile rinvenire nei precedenti modelli dichiarativi alcun riscontro dell’operazione.
Tra i documenti da controllare e conservare il documento prassi non annovera, invece, il Durc di congruità.
Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.
Sebbene la circolare n. 19/E/2022 preveda “l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori”, pertanto, tale documento non dovrà essere acquisito con riferimento ai modelli redditi relativi all’anno d’imposta 2021.
Visto di conformità e asseverazione
Nella circolare sono resi nuovi chiarimenti anche in tema di visto di conformità, obbligatorio ai fini dell’opzione per la cessione o sconto in fattura.
In particolare, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario richiedere:
Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, D.L. n. 63/2013.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica, infine, anche quando il Superbonus è utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730Bonus 110%
Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%