Regime fiscal fringe benefit per il 2022
L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”), conv. con modif., dalla Legge n. 142/2022, dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche;
- del servizio idrico integrato;
- dell’energia elettrica;
- del gas naturale;
non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di 258,23 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, fornisce chiarimenti in relazione a tale nuovo regime fiscale.
Tra i chiarimenti più importanti si evidenzia che l’Agenzia ha spiegato che, in caso di superamento del predetto limite, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore ad 600 euro.
Beni e servizi soggetti al limite di esenzione di 600 euro
In via generale, l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore a 258,23 euro.
Il superamento di tale limite implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell’intero valore dei beni e servizi, compresa dunque la quota di valore inferiore a 258,23 euro.
Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di 258,23 euro, rientrano, a titolo di esempio:
- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall’azienda,
- l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
In deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del Decreto “Aiuti-bis”
• fissa un nuovo limite massimo di esenzione e
• amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono beneficiare del predetto limite.
A tale proposito, l’Agenzia rileva che dalla lettura della norma e delle relative Relazioni illustrativa e tecnica emerge che, esclusivamente per l’anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3, del TUIR è modificata nei seguenti termini:
- sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600 euro.
Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche
La norma in commento amplia l’ambito oggettivo di applicazione del citato art. 51, comma 3, del TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente,
- oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati,
- anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Atteso che la disposizione qualifica come “domestiche” le utenze per le quali è prevista da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento, senza effettuare ulteriori precisazioni, e che il comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono “compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le stesse debbano riguardare
- immobili ad uso abitativo
- posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo,
- dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
- a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Utenze in condominio
L’Agenzia delle Entrate ritiene poi possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento)
- intestate al condominio
- che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
A supporto dell’erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve:
- acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003) ovvero;
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).
Nei condomini, per ottenere il benefit, occorre che sia prodotta dal richiedente l’autocertificazione che deve essere conservata ai fini dei controlli, corredata dalla prova documentale delle spese pagate nel 2022.
L’amministratore di condominio deve quindi produrre, su richiesta dell’interessato, un’attestazione delle spese pagate imputabili al richiedente.
Genera alcuni dubbi interpretativi, ma soprattutto operativi, l’ulteriore precisazione dell’Agenzia, secondo cui sono rimborsabili entro e non oltre il 12 gennaio 2023 (cosiddetto principio di cassa allargata) anche le utenze riferite a fatture emesse nel 2023 per consumi effettuati nel 2022, in quanto alla data dell’effettiva erogazione potrebbe non essere disponibile il documento giustificativo della spesa.
Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.
Riferimenti normativi:
Fringe benefit per le bollette delle utenze condominiali
di Devis Nucibella | 17 Novembre 2022
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E del 4 novembre scorso ha chiarito che il fringe benefit aumentato a 600 euro per il pagamento delle utenze domestiche previsto limitatamente al 2022 dall’art. 12, D.L. n. 115/2022 si applica anche alle utenze del condominio.
Regime fiscal fringe benefit per il 2022
L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”), conv. con modif., dalla Legge n. 142/2022, dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento:
non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di 258,23 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, fornisce chiarimenti in relazione a tale nuovo regime fiscale.
Tra i chiarimenti più importanti si evidenzia che l’Agenzia ha spiegato che, in caso di superamento del predetto limite, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore ad 600 euro.
Beni e servizi soggetti al limite di esenzione di 600 euro
In via generale, l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore a 258,23 euro.
Il superamento di tale limite implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell’intero valore dei beni e servizi, compresa dunque la quota di valore inferiore a 258,23 euro.
Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di 258,23 euro, rientrano, a titolo di esempio:
In deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del Decreto “Aiuti-bis”
• fissa un nuovo limite massimo di esenzione e
• amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono beneficiare del predetto limite.
A tale proposito, l’Agenzia rileva che dalla lettura della norma e delle relative Relazioni illustrativa e tecnica emerge che, esclusivamente per l’anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3, del TUIR è modificata nei seguenti termini:
Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche
La norma in commento amplia l’ambito oggettivo di applicazione del citato art. 51, comma 3, del TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente,
Atteso che la disposizione qualifica come “domestiche” le utenze per le quali è prevista da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento, senza effettuare ulteriori precisazioni, e che il comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono “compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le stesse debbano riguardare
Utenze in condominio
L’Agenzia delle Entrate ritiene poi possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento)
e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
A supporto dell’erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve:
Nei condomini, per ottenere il benefit, occorre che sia prodotta dal richiedente l’autocertificazione che deve essere conservata ai fini dei controlli, corredata dalla prova documentale delle spese pagate nel 2022.
L’amministratore di condominio deve quindi produrre, su richiesta dell’interessato, un’attestazione delle spese pagate imputabili al richiedente.
Genera alcuni dubbi interpretativi, ma soprattutto operativi, l’ulteriore precisazione dell’Agenzia, secondo cui sono rimborsabili entro e non oltre il 12 gennaio 2023 (cosiddetto principio di cassa allargata) anche le utenze riferite a fatture emesse nel 2023 per consumi effettuati nel 2022, in quanto alla data dell’effettiva erogazione potrebbe non essere disponibile il documento giustificativo della spesa.
Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.
Riferimenti normativi:
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