Imprese non energivore. Calcolo semplificato dei crediti d’imposta contro il caro energia
La delibera di ARERA n. 669/2022, è legata alle previsioni di cui al D.L. n. 144/2022 e al D.L. n. 176/2022, rispettivamente Decreto “Aiuti-ter” e Decreto “Aiuti-quater”.
Infatti, così come previsto per i consumi dei primi due trimestri 2022 o meglio per quelli del secondo trimestre, art. 2, comma 3-bis del D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti” (il riferimento ai primi due trimestri 2022 opera rispetto alla condizione di mantenimento dello stesso fornitore in rapporto al primo trimestre 2019) anche per i consumi del terzo e quarto trimestre, vale quanto di seguito riportato (art. 6, comma 5, del Decreto “Aiuti-bis”, art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” nonché art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater”).
Art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter”:
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Dunque, per semplificare, le operazioni di calcolo, le imprese che non hanno cambiato fornitore, ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, direttamente dal fornitore del servizio.
Ecco perché si parla anche di calcolo semplificato (vedi, circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E/2022).
Condizioni per accedere ai crediti d’imposta contro il caro energia
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Imprese non energivore
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I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia terzo e quarto trimestre, spettano alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, solo se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
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Imprese non gasivore
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Sui consumi di gas invece, il credito d’imposta spetta se “il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
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Con la delibera ARERA, n. 474/2022 (in continuazione con la precedente delibera n. 373/2022) è stato previsto che entro il 30 novembre 2022 (termine non perentorio) le imprese non energivore e non gasivore potevano ricevere, qualora avessero presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
“I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. Aiuti (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai 60 giorni normativamente previsti (vedi comunicato stampa ARERA, 7 ottobre 2022).
Crediti d’imposta imprese non energivore quarto trimestre: comunicazione per il calcolo semplificato entro il 29 gennaio, delibera ARERA
Con la delibera n. 669/2022, in continuità con le precedenti delibere n. 474/2022 e n. 373/2022 rispettivamente afferenti i consumi del terzo e del secondo trimestre, l’autorità per la regolazione di energia e ambiente, ARERA, ha stabilito gli elementi minimi della comunicazione che i venditori di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente, così come disposto dall’art. 1, comma, del Decreto “Aiuti-ter” (consumi ottobre e novembre) e per richiamo, dall’art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater” (consumi dicembre).
Con la stessa delibera sono state definite le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione da parte del fornitore.
La comunicazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta contro il caro energia.
Da qui, le scadenze, rispetto ai crediti d’imposta spettanti rispettivamente per i consumi di ottobre e novembre nonché di dicembre, possono essere di seguito individuate.
Comunicazione calcolo semplificato in favore di imprese non energivore e non gasivore
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Periodo consumi
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Scadenza comunicazione
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Ottobre e novembre 2022
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29 gennaio 2023
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Dicembre 2022
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1° marzo 2023
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Tra le varie informazioni, nella comunicazione devono essere riportati:
- il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla circolare 13/E e dalla circolare 25/E - nel terzo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla circolare 13/E e dalla circolare 25/E - nel terzo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Se dal confronto tra i dati del punto a) e quelli del punto b), emerge un incremento del costo per kWh superiore al 30%, la comunicazione conterrà anche: il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 30% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto della componente energetica - come definita dalla circolare 13/E e dalla circolare 25/E - relativa a consumi effettivi nei mesi di ottobre e novembre 2022; il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente.
Lo stesso meccanismo vale per i consumi di gas.
Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R).
Sulle sanzioni che il venditore/fornitore del gas e dell’energia elettrica potrebbe subire in caso di inottemperanze all’obbligo di comunicazione in parola si prevede: l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
Infine, si ricorda che, come da circolare n. 36/E/2022, in caso di “calcolo semplificato”, resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, art. 1, comma 5;
- D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, art. 1, comma 5;
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 6, comma 5;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 novembre 2022, n. 36/E;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 settembre 2022, n. 54/E;
- ARERA, Delibera 6 dicembre 2022, n. 669/2022/R/COM.
Crediti d’imposta imprese non energivore: comunicazione calcolo semplificato entro il 29 gennaio, delibera ARERA
di Andrea Amantea | 23 Dicembre 2022
Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese energivore e non gasivore contro il caro energia, le imprese che non hanno cambiato fornitore, ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo del bonus. Rispetto ai consumi del quarto trimestre 2022, i fornitori del servizio dovranno provvedere ad inviare alle imprese i dati relativi al calcolo dei crediti d’imposta entro il 29 gennaio 2023 per i consumi di ottobre e novembre, entro il 1° marzo 2023 per i consumi di dicembre.
Imprese non energivore. Calcolo semplificato dei crediti d’imposta contro il caro energia
La delibera di ARERA n. 669/2022, è legata alle previsioni di cui al D.L. n. 144/2022 e al D.L. n. 176/2022, rispettivamente Decreto “Aiuti-ter” e Decreto “Aiuti-quater”.
Infatti, così come previsto per i consumi dei primi due trimestri 2022 o meglio per quelli del secondo trimestre, art. 2, comma 3-bis del D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti” (il riferimento ai primi due trimestri 2022 opera rispetto alla condizione di mantenimento dello stesso fornitore in rapporto al primo trimestre 2019) anche per i consumi del terzo e quarto trimestre, vale quanto di seguito riportato (art. 6, comma 5, del Decreto “Aiuti-bis”, art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” nonché art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater”).
Art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter”:
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Dunque, per semplificare, le operazioni di calcolo, le imprese che non hanno cambiato fornitore, ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, direttamente dal fornitore del servizio.
Ecco perché si parla anche di calcolo semplificato (vedi, circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E/2022).
Condizioni per accedere ai crediti d’imposta contro il caro energia
Imprese non energivore
I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia terzo e quarto trimestre, spettano alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, solo se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Imprese non gasivore
Sui consumi di gas invece, il credito d’imposta spetta se “il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con la delibera ARERA, n. 474/2022 (in continuazione con la precedente delibera n. 373/2022) è stato previsto che entro il 30 novembre 2022 (termine non perentorio) le imprese non energivore e non gasivore potevano ricevere, qualora avessero presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
“I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. Aiuti (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai 60 giorni normativamente previsti (vedi comunicato stampa ARERA, 7 ottobre 2022).
Crediti d’imposta imprese non energivore quarto trimestre: comunicazione per il calcolo semplificato entro il 29 gennaio, delibera ARERA
Con la delibera n. 669/2022, in continuità con le precedenti delibere n. 474/2022 e n. 373/2022 rispettivamente afferenti i consumi del terzo e del secondo trimestre, l’autorità per la regolazione di energia e ambiente, ARERA, ha stabilito gli elementi minimi della comunicazione che i venditori di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente, così come disposto dall’art. 1, comma, del Decreto “Aiuti-ter” (consumi ottobre e novembre) e per richiamo, dall’art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater” (consumi dicembre).
Con la stessa delibera sono state definite le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione da parte del fornitore.
La comunicazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta contro il caro energia.
Da qui, le scadenze, rispetto ai crediti d’imposta spettanti rispettivamente per i consumi di ottobre e novembre nonché di dicembre, possono essere di seguito individuate.
Comunicazione calcolo semplificato in favore di imprese non energivore e non gasivore
Periodo consumi
Scadenza comunicazione
Ottobre e novembre 2022
29 gennaio 2023
Dicembre 2022
1° marzo 2023
Tra le varie informazioni, nella comunicazione devono essere riportati:
Se dal confronto tra i dati del punto a) e quelli del punto b), emerge un incremento del costo per kWh superiore al 30%, la comunicazione conterrà anche: il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 30% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto della componente energetica - come definita dalla circolare 13/E e dalla circolare 25/E - relativa a consumi effettivi nei mesi di ottobre e novembre 2022; il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente.
Lo stesso meccanismo vale per i consumi di gas.
Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R).
Sulle sanzioni che il venditore/fornitore del gas e dell’energia elettrica potrebbe subire in caso di inottemperanze all’obbligo di comunicazione in parola si prevede: l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
Infine, si ricorda che, come da circolare n. 36/E/2022, in caso di “calcolo semplificato”, resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Riferimenti normativi:
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