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Dichiarazione IVA e Certificazione unica 2023: pubblicate le bozze

di Andrea Amantea | 10 Gennaio 2023
Dichiarazione IVA e Certificazione unica 2023: pubblicate le bozze

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato le bozze dei modelli della Certificazione unica (e istruzioni) e della dichiarazione IVA (e relative istruzioni), da utilizzare nella campagna dichiarativa 2023, periodo d’imposta 2022. La Cu ha dovuto tener conto dell’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e dei nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico nonché delle novità sul trattamento integrativo, c.d. bonus IRPEF. Nel modello IVA debutta il nuovo quadro CS. Analizziamo le novità dell’uno e dell’altro modello. La certificazione unica dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, la dichiarazione IVA tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Dichiarazione IVA 2023. Le novità

Per la dichiarazione IVA 2023, le principali novità, sono riconducibili al quadro VO e dal quadro CS.

In particolare:

  • nel quadro VO, nella sezione III, rigo VO 35, è inserita la casella 2, riservata alle imprese agricole esercenti attività enoturistiche che intendono comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
  • con il quadro CS, di nuova costituzione, è consentito alle imprese tenute a versare il contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’art. 37 del D.L. n. 21/2022 di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi.

Il quadro deve essere esclusivamente compilato da coloro i quali, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, sono tenuti ad effettuare il relativo versamento.

Novità dichiarazione IVA 2023

Attività enoturistica, casella quadro VO

I commi da 502505 della Legge n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018, disciplinano l’attività enoturistica; a tali attività si applica l’art. 5 della Legge n. 413/1991 in base al quale è legittimata l’applicazione dell’IVA in via forfetaria ossia l’imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione. L’opzione è valida anche ai fini delle imposte sui redditi. Le stesse disposizioni sono poi state estese all’attività di oleoturismo dalla Legge n. 160/2019, comma 513. Rimane ferma la possibilità di applicare l’IVA nei modi ordinari (durata triennale ex art. 3 del D.Lgs. n. 442/1997 - casella 1 rigo VO 35). Al contrario, con la nuova casella 2 è possibile comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Contributo straordinario caro bollette

L’art. 37 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto per l’anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti del caro bollette. Il contributo è a carico di coloro che:

  • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica,
  • esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale,
  • esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita,
  • importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Nel punto 2 del provvedimento, prot. n. 221978/2022, vengono definiti gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023, come da comma 5 dello stesso art. 37.

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita, come da liquidazioni periodiche IVA, LIPE, dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

La compilazione del quadro CS

  

 

 

 

Rigo CS1

Da compilare solo per i soggetti tenuti al versamento (acconto del 40% al 30 giugno 2022, restante parte al 30 novembre 2022).

In colonna 3 va indicato l’ammontare del contributo applicando la percentuale del 25% all’incremento del suddetto saldo.

La colonna 4 va compilata solo per richiedere il rimborso di eventuali versamenti in eccesso rispetto al dovuto per norma.

La colonna 5 si compila con il codice fiscale del soggetto a cui si riferisce il contributo se questo è diverso dal dichiarante (le istruzioni di compilazione fanno riferimento alla società incorporata nel mese di giugno, mese di scadenza del 1° acconto al 40%).

 

La colonna 1 deve essere compilata solo laddove la base imponibile del contributo sia stata individuata assumendo dati diversi o direttamente non desumibili dalla LIPE (o, in opzione, dal quadro VP della dichiarazione IVA per l’ultimo trimestre). È il caso, ad esempio, di coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento per il calcolo del contributo (1° ottobre 2020-30 aprile 2021), per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 22/2022). In tali casi, l’importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo deve essere indicato in colonna 2.

 

Passiamo ora alle novità in materia di certificazione unica.

Certificazione Unica. Le novità 2023

Rispetto alla certificazione unica 2022, le novità sono diverse.

Ciò in considerazione dell’entrata in vigore dell’assegno unico a partire dal 1° marzo 2022 e della rivisitazione del trattamento integrativo IRPEF.

In particolare, i sostituti d’imposta avranno a che fare con numerosi cambiamenti, tra i principali:

  • il bonus carburante erogato dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, la somma è esente fino a un massimo di 200 euro per lavoratore;
  • le nuove soglie di fringe benefit esenti fino a 3.000 euro (art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022);
  • l’assegno unico universale erogato dall’INPS da marzo 2022 e le conseguenti abolizioni delle detrazioni per familiari a carico ossia per figli a carico minori di 21 anni, ex art. 12 del D.P.R. n. 917/1986;
  • le modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro.

La Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, ha abbassato la soglia reddituale da 28.000 a 15.000 euro. Di conseguenza, il bonus IRPEF spetta ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro. Non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (circolare 29/E del 2020).

Il bonus può essere riconosciuto anche per i redditi tra 15.000 euro e fino a 28.000 euro. A tal fine, è richiesto che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti, per le rate relative alle spese sostenute e riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda» (incapienza fiscale/reddituale.). Si veda a tal fine la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 4/E del 2022.

In tali casi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (vedi art. 1 D.L. n. 3/2020).

Sulle detrazioni per carichi di famiglia, il sostituto d’imposta dovrà computare le detrazioni per carichi di famiglia (circolare n. 4/E/2022):

  • applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’art. 12 del TUIR nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e
  • per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Certificazione unicaModello IVA

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