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Rottamazione-quater: integrabile la domanda già presentata

di Arianna Semeraro | 27 Febbraio 2023
Rottamazione-quater: integrabile la domanda già presentata

Non è vincolante la richiesta di adesione alla rottamazione-quater poiché questa può essere integrata, modificata o sostituita successivamente, purché entro il termine ultimo fissato per il 30 aprile 2023. È garantita quindi al contribuente la possibilità di modificare le proprie determinazioni ovvero di correggerle ancorché abbia già presentato una richiesta di definizione.
Questo uno degli aspetti ultimamente evidenziati della nuova rottamazione-quater che adesso entra nel vivo della sua fase applicativa.

La rottamazione-quater: disciplina

Come noto, la rottamazione in parola è stata introdotta dall’art. 1, commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 che prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La norma dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere “rottamati” ed estinti, corrispondendo esclusivamente le somme richieste a titolo di imposte nonché quelle previste a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sono quindi stralciate le somme richieste a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999.

L’importo complessivamente determinato potrà essere versato:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero
  • in un massimo di 18 rate, di cui le prime due dovranno essere ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute da versare con scadenza rispettivamente del 31 luglio 2023 e del 30 novembre 2023; il restante importo dovuto pari all’80% del totale sarà versato nelle restanti rate prescelte di pari importo alle seguenti scadenze: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre di ciascun anno.

La rottamazione-quater è fruibile:

  • previa domanda che va presentata entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • anche da parte di chi, avendo presentato la domanda relativa a una delle rottamazioni dei ruoli precedenti, non ha pagato le rate e, per questa ragione, è decaduto dalle rottamazioni stesse.

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi sono necessarie le seguenti condizioni:

  • si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal legislatore;
  • i carichi, come anticipato, devono essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • se ci sono contenziosi in essere, aventi ad oggetto i carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella contestuale domanda di rottamazione.

Presentazione della domanda

Per aderire alla rottamazione in commento non è ammessa l’autoliquidazione degli importi dovuti da parte del contribuente ma il procedimento inizia con la presentazione di un’apposita domanda all’agente della riscossione con la quale:

  • si manifesta la volontà di aderire alla rottamazione;
  • si indicano le cartelle che si intendono ricomprendere nella definizione agevolata.

Nella dichiarazione il debitore deve altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; ovvero comunica, entro il medesimo termine, il diniego con le relative motivazioni.

Possibile integrazione della domanda

La domanda va presentata per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2023; tuttavia il legislatore ha ammesso la possibilità di integrare e/o modificare la domanda già presentata purché ciò avvenga entro il termine ultimo del 30 aprile. In particolare, l’art. 1, comma 237, prevede che:

Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data”.

In sostanza il legislatore ammette la possibilità di “integrare” un’istanza di definizione già presentata, con l’unico limite di rispettare il termine ultimo di fine aprile. Nell’ammettere tale possibilità il legislatore afferma come l’integrazione debba avvenire con le stesse modalità utili a presentare la domanda di definizione.

Tale precisazione, unitamente alla possibilità che il contribuente possa presentare anche ulteriori dichiarazioni di adesione porta a concludere che le successive integrazioni, se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

Resta in dubbio la possibilità per il contribuente di revocare la domanda già presentata posto che il legislatore testualmente parla esclusivamente di “integrazione”. Tuttavia, quand’anche tale possibilità non dovesse considerarsi ammessa, le implicazioni sarebbero di poco conto posto che il perfezionamento della rottamazione avviene esclusivamente con il pagamento delle somme individuate e secondo i termini previsti dallo stesso agente della riscossione.

Il contribuente che, nelle more della risposta avesse modificato il proprio convincimento, potrà sempre non aderire alla rottamazione omettendo il pagamento del dovuto secondo i tempi e i modi prescritti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Osservazioni

La possibilità di integrare e modificare l’istanza presentata evidenzia la maggiore flessibilità della definizione in parola che pare essere più “invitante” rispetto a quanto visto con le precedenti edizioni delle rottamazioni.

Rispetto alle discipline precedenti, il maggiore appeal della sanatoria, che dovrebbe attrarre una più ampia platea di debitori, risiede nell’azzeramento dell’aggio e di tutti gli interessi, compresi quelli affidati all’agente della riscossione e nella mancata riproposizione del divieto di dilazione dei carichi residui, in ipotesi di decadenza dalla procedura.

A ciò si aggiunga l’ulteriore vantaggio rappresentato dal fatto che sono inclusi tutti gli affidamenti eseguiti sino al 30 giugno 2022, il che si traduce in una ottima opportunità di ottenere una dilazione ampia di carichi recenti e quindi, verosimilmente, ancora lontani dall’avvio di procedure esecutive.

Riferimenti normativi:

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