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Rivalutazione dei terreni e affrancamento quote OICR: l’indicazione nel quadro RM del modello Redditi 2023

di Marco Bomben | 19 Luglio 2023
Rivalutazione dei terreni e affrancamento quote OICR: l’indicazione nel quadro RM del modello Redditi 2023

Gli elementi di principale novità in sede di compilazione del quadro RM del modello Redditi PF 2023 riguardano la sezione X, ove riportare i dati relativi alla rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022 (ai sensi della proroga prevista dall’art. 29 del D.L. n. 17/2022) e la nuova sezione XIX dedicata al regime di affrancamento delle quote di OICR (c.d. “Fondi comuni”). Vediamo assieme, con alcuni esempi pratici, come procedere alla compilazione del modello dichiarativo.

La rivalutazione dei terreni

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni agricoli o edificabili è stata originariamente prevista dall’art. 7 della Legge n. 448/2001 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti del legislatore.

La conferma della rivalutazione in esame per il 2022 è stata prevista con l’art. 29 del D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”). Sarà, quindi, possibile rivalutare il costo o valore di acquisto dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2022.

La norma prevedeva che entro il 15 novembre 2022:

  • un professionista abilitato (iscritto agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili oppure i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione;
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La procedura di rideterminazione del costo o valore d’acquisto di partecipazioni e terreni si considera perfezionata soltanto con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva, pari all’14% del valore risultante dalla perizia. È possibile eseguire il versamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2022. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.

Tenuto conto che il regime agevolativo in analisi è stato prorogato numerose volte negli anni appare utile sottolineare la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta, l’imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 47/E/2011).

 

Rivalutazione ex Decreto “Energia”

Data possesso beni

1.1.2022

Aliquota sostitutiva

14%

1a o unica rata

15.11.2022

2a rata

15.11.2023

3a rata

15.11.2024

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutazione del valore deli terreni ex D.L. n. 17/2022 sono tenuti a compilare la Sezione X del quadro RM del modello Redditi PF 2023, indicando ai righi da RM 20 a RM22:

  • a colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
  • a colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
  • a colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • a colonna 4, l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • a colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • a colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Il sig. Rossi al 1° luglio 2022 era proprietario di un terreno edificabile acquistato a 50.000 euro. Il valore di perizia risulta pari a 200.000 euro e, di conseguenza, l’imposta lorda pari a 28.000 (14% di 200.000). Supponendo che per un’operazione di rivalutazione già eseguita in passato il contribuente abbia già versato un’imposta sostitutiva di 7.000 euro, la compilazione della sezione X del quadro RM è la seguente:

Affrancamento quote di OICR

La nuova Sez. XIX, composta dall’unico rigo RM38 interessa il regime di affrancamento delle quote di OICR (cd. “Fondi comuni”) introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 112-113, Legge n. 197/2022).

L’opzione per l’affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva (sui redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g, TUIR nonché sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-ter TUIR) del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione in argomento deve essere resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 (modello REDDITI 2023) dal contribuente che provvede:

  • a compilare la sezione XIX del quadro RM;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Come chiarito dalla recente circolare n. 16/2023, nel caso di proroga dei termini di tale versamento si intendono prorogati anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Possono essere oggetto di affrancamento i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate l’opzione non può essere esercitata ove il contribuente adotti il regime del risparmio gestito, in quanto esso è caratterizzato da una tassazione per maturazione; possono, invece, esercitare l’opzione i contribuenti che si avvalgono del regime della dichiarazione.

In sede di compilazione del modello Redditi PF 2023 occorre indicare nel rigo RM 38:

  • in colonna 1, il valore delle quote o azioni in OICR alla data del 31 dicembre 2022 per i quali si opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • in colonna 2, il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni di cui in colonna 1;
  • in colonna 3, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2;
  • in colonna 4, l’imposta sostitutiva del 14% calcolata sull’importo di colonna 3.

Tizio ha acquistato a 10 euro 2.000 quote di un Etf che a dicembre 2022 quotava 24 euro. Optando per l’affrancamento si troverà a versare un’imposta sostitutiva di 3.920 euro, ossia il 14% della differenza tra:
• il valore delle quote al 31.12.2022 (2.000 x 24 = 48.000 euro),
• e il valore di acquisto di 20.000 euro,
in luogo di un’imposta teorica pari a 7.280 euro.

Si noti che sebbene il risparmio fiscale sembri evidente la reale convenienza della scelta potrà essere verificata solo ex post, nel caso in cui lo strumento continui ad apprezzarsi nel tempo. Diversamente, ove ci fosse un deprezzamento importante (es. valore di realizzo pari a 25.000 euro), il beneficio finale verrebbe azzerato con addirittura una penalizzazione rispetto alla tassazione della plusvalenza “effettiva” di 5.000 euro (25.000-20.000).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello redditi PFOICRRivalutazioni

Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023