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RIFORMA FISCALE
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Legge delega per la Riforma fiscale: le novità per le imprese

di Sandra Pennacini | 15 Settembre 2023
Legge delega per la Riforma fiscale: le novità per le imprese

La Legge delega per la Riforma fiscale, Legge 9 agosto 2023, n. 111, pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2023, prevede importanti interventi in materia di imposizione sui redditi. Di seguito una breve disamina dei principi cardine cui dovrà attenersi l’Esecutivo nel dare concreta attuazione alla Legge delega con riferimento alle misure che interessano le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva.

Premessa

Dall’enunciazione dei principi di cui alla Legge n. 111/2023, alla concreta attuazione delle misure, il passo non è breve (per approfondimenti vedasi “Legge delega per la riforma fiscale: il quadro dei tempi e dei modi” di Sandra Pennacini); tuttavia, è certamente di interesse comprendere in quale direzione andrà, nel futuro prossimo venturo, la fiscalità nazionale.

Tra le misure previste è presente una profonda revisione dei criteri di imposizione dei redditi delle persone fisiche (art. 5, Legge n. 111/2023), nonché la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società (art. 6, Legge n. 111/2023).

In precedenza ci siamo occupati dell’attesa riforma IRPEF, con riferimento agli interventi che interessano la totalità dei contribuenti (vedasi “Legge delega per la Riforma fiscale: le novità attese in ambito IRPEF” di Sandra Pennacini), mentre in questa sede ci si soffermerà sulle politiche di indirizzo in materia di riforma di tassazione dei redditi delle imprese.

Ditte individuali: flat tax incrementale e criteri di deduzione dei contributi obbligatori

La Legge delega per la Riforma fiscale prevede numerose novità di introduzione prossima ventura, per il tramite di Decreti legislativi di attuazione, che andranno ad incidere profondamente sui criteri di tassazione dei redditi di impresa prodotti dalle ditte individuali.

Flat tax incrementale a regime

Una prima (possibile) novità riguarda l’introduzione a regime della c.d. “ flat tax incrementale”, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, a valere, per il momento, esclusivamente su tale periodo di imposta.

Al punto 2.4 del comma 1, lett. a), dell’art. 5, Legge n. 111/2023 è infatti possibile leggere - seppure con riferimento ad una diversa misura, relativa ai lavoratori dipendenti - quanto segue: “ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;

Da quanto sopra è possibile dedurre che, salvo le necessarie verifiche in termini di gettito, l’intenzione sia quella di estendere la misura della flat tax incrementale nel tempo.

Modifiche ai criteri di deduzione dal reddito di impresa della contribuzione obbligatoria

Per quanto riguarda le modifiche ai criteri di deduzione dal reddito di impresa della contribuzione obbligatoria, il riferimento è al punto 2.3 del comma 1, lett. a), dell’art. 5 della Legge delega, che prevede: “la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l’eccedenza dal reddito complessivo”.

In estrema sintesi, l’intendimento è quello di consentire la deduzione dei contributi obbligatori per tutti i soggetti IRPEF secondo l’impostazione che già attualmente è prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Quanto sopra potrebbe apparire, ad una prima e superficiale analisi, una variazione di carattere meramente espositivo, laddove la tassazione avvenga ad IRPEF e non ad imposta sostitutiva; tuttavia, occorre considerare l’impatto (certamente positivo) che la misura potrebbe avere nel caso di agevolazioni concesse sulla base del reddito conseguito dall’azienda, e non sul reddito complessivo del contribuente.

Inoltre, nel caso in cui la flat tax incrementale venisse confermata nel tempo, ciò consentirebbe anche di uniformare i criteri di determinazione del reddito da porre a confronto per il triennio di riferimento nel caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario o viceversa.

La previsione di deduzione dei contributi obbligatori in via prioritaria dal reddito di impresa, e solo in via subordinata dal reddito complessivo, deve essere ulteriormente coordinata con l’ulteriore misura attesa di introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che interessa sia le imprese individuali che le società di persone, di seguito commentato.

“IRES” opzionale per le imprese in contabilità ordinaria

La lett. g) del comma 1 dell’art. 5, Legge n. 111/2023, recita: “per i redditi d’impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) con l’assoggettamento a un’imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell’IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest’ultima dall’imposta personale”.

In sintesi, le imprese in contabilità ordinaria, in via opzionale, potranno tassare il reddito prodotto con i medesimi criteri IRES; così come accade per le società di capitali, concorrerà al reddito complessivo dell’imprenditore, o dei soci, soggetto a tassazione IRPEF ordinaria, solo l’utile distribuito.

Il reddito aziendale sarà comunque determinato al netto della contribuzione obbligatoria, secondo la previsione commentata al paragrafo precedente.

Resta da comprendere se tale previsione potrà essere applicata anche nel caso delle società di persone, con riferimento alla contribuzione obbligatoria dovuta dai soci lavoratori.

Le novità per società ed enti

Secondo quanto enunciato dall’art. 6 della Legge delega per la Riforma fiscale, l’intervento in materia di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà improntato nella direzione della riduzione dell’imposizione quale forma di incentivo alle assunzioni ed agli investimenti:

  • riduzione dell’aliquota IRES in caso di investimenti (in particolar modo quelli qualificati);
  • riduzione dell’aliquota IRES in caso di nuove assunzioni;
  • riduzione dell’aliquota IRES in caso di assunzioni in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Quanto sopra a condizione che il reimpiego del reddito avvenga entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione.

La riduzione non sarà applicabile al reddito corrispondente agli utili che nel biennio vengono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

I medesimi benefici saranno concessi anche ai soggetti “non IRES” sotto forma di misure di incentivo e anche “possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi”; in altri termini, potrebbe essere reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”.

Ulteriori misure di interesse sono quelle relative alla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili”, ovvero un progressivo riavvicinamento dei criteri di determinazione del reddito civilistico e fiscale.

Per concludere, l’art. 6 della Legge delega per la Riforma fiscale dedica ampio spazio alla gestione delle perdite, in particolar modo nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione fiscale e nell’ambito dei gruppi societari. Ad essere prevista è una generale revisione del sistema attualmente vigente, che potrà essere meglio analizzata e commentata all’atto dell’adozione dei Decreti legislativi di attuazione.

Riferimenti normativi:

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