Commento
TERZO SETTORE
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Entro il 31 dicembre 2023 l’adeguamento degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche

di Giusi Cenedese | 4 Ottobre 2023
Entro il 31 dicembre 2023 l’adeguamento degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, in G.U. n. 206, il 4 settembre scorso, è stato indicato il 31 dicembre 2023 quale termine ultimo obbligatorio entro cui adeguare gli statuti dei sodalizi sportivi alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

Premessa

Il D.Lgs. n. 36/2021 introduce importanti novità per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le Società sportive dilettantistiche (SSD) anche con riferimento al contenuto dei relativi statuti.

In particolare, il Decreto richiede la definizione dello svolgimento dell’attività sportiva come attività di interesse generale, mutuando così quanto già era previsto con riferimento agli Enti del Terzo settore secondo il D.Lgs. n. 117/2017.

Il legislatore ha in particolare precisato che un sodalizio sportivo è considerato tale solo se esercita in via principale l’attività sportiva, didattica e formativa, definendo così attività secondarie tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dell’attività principale.

L’importanza degli adeguamenti statutari e il Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

Occorre preliminarmente evidenziare che, per le modifiche relative all’adeguamento degli statuti, sarà necessario convocare l’assemblea straordinaria dei soci rispettando i quorum previsti negli statuti attuali.

Si precisa che, qualora le modifiche siano effettuate da parte di Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica o Società sportive dilettantistiche, sarà necessario agire con atto pubblico attraverso un notaio.

Le principali modifiche riguarderanno, dunque, nello specifico, l’oggetto sociale.

Lo statuto dovrà infatti obbligatoriamente prevedere la definizione dell’attività principale e includere la possibilità di svolgimento delle attività diverse (secondarie) (artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 36/2021).

L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva, diventa quindi l’attività di interesse generale che, oltre ad essere inserita nello statuto, dovrà concretizzarsi attraverso l’affiliazione alle FSN, DSA ed EPS di appartenenza.

L’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 sancisce che i sodalizi sportivi possono esercitare le attività diverse solo a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano.

Diventa quindi di fondamentale importanza inserire tutte le attività di interesse commerciale considerate secondarie e strumentali all’attività istituzionale, che non potranno altrimenti essere svolte.

Le attività diverse di natura commerciale che le ASD e le SSD potranno indicare potranno ricomprendere, a titolo puramente esemplificativo, le attività di gestione degli impianti sportivi, di sponsorizzazione e promo pubblicitari, la gestione di posti di ristoro, la vendita del merchandising e dell’attrezzatura sportiva, l’organizzazione di attività diverse dall’attività sportiva (centri estivi, doposcuola, …), la gestione dei centri benessere e più nello specifico altre attività di affitto e sublocazione dei locali per l’attività sportiva.

Tali attività saranno oggetto di criteri e di limiti che verranno definiti con Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, esclusi i proventi dell’attività di sponsorizzazione e promo pubblicitari, la gestione degli impianti sportivi e la cessione di diritti e formazione degli atleti.

Sostanzialmente, viene data la stessa impostazione che è attualmente prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 per il Terzo settore.

Il D.Lgs. n. 120/2023 introduce,  aggiungendo il comma 1-ter all’art. 9 del D.Lgs. 36/2021, una importante limitazione a tali criteri (che sono invero ancora in via di definizione), sanzionando il mancato rispetto dei suddetti criteri per due esercizi consecutivi con la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (di seguito anche “Registro”).

La non conformità dello statuto, a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, comporta l’inammissibilità dell’iscrizione al Registro per le nuove iscrizioni, o la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione per i sodalizi sportivi già iscritti.

Come detto, il termine ultimo per procedere a tali adeguamenti è fissato al 31 dicembre 2023.

La possibilità di distribuzione parziale degli utili

L’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 conferma che le ASD e le SSD debbono destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; vieta inoltre la distribuzione di utili e avanzi di gestione, anche indiretta, a soci o associati, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Al fine di incentivare l’interesse di imprenditori che abbiano intenzione di investire capitali nello sport, viene inserita un’eccezione speciale per i sodalizi sportivi costituiti in forma societaria (SSD) che potranno prevedere in statuto la distribuzione degli utili di esercizio in misura non superiore al 50% degli utili prodotti, dedotte eventuali perdite maturate negli anni e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le SSD, escluse le cooperative di mutualità prevalente che gestiscono impianti sportivi, la quota di distribuzione di utile potrà essere incrementata fino all’ 80% (norma in attesa di dell’autorizzazione della Commissione Europea).

Importante sottolineare che la Riforma ha altresì introdotto la possibilità, per le SSD, di rimborsare al socio il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

L’incompatibilità dettata dall’art. 11, D.Lgs. n. 36/2021

Preme segnalare, tra le modifiche di maggior rilievo, quella introdotta dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2021, che ha ampliato il regime di incompatibilità per gli amministratori degli organismi sportivi.

Essi infatti non potranno ricoprire alcuna carica (diversamente dalla precedente normativa, che prevedeva il divieto di ricoprire la medesima carica) in altri sodalizi affiliati al medesimo organismo affiliante.

Gli associati minorenni

L’art. 7, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2021 ribadisce la necessità, per gli enti di tipo associativo, di prevedere statutariamente l’applicazione delle norme sull’ordinamento interno, le quali debbono essere ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ciò detto, preme precisare, in riferimento anche a quanto ripreso dal Ministero del Lavoro con Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 con riferimento al Terzo settore, rifacendosi a una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 23228/2017), che sarebbe contrario al principio di democraticità l’esclusione dei minorenni dal diritto di voto.

Diritto di voto che potrà essere esercitato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore associato, che avrà sottoscritto la domanda di ammissione a socio.

Pertanto, così come avviene per gli enti del Terzo settore, è opportuno inserire negli statuti il diritto di partecipazione dell’associato minore, che acquista il diritto di associato e dunque:

  • dovrà rientrare nei quorum deliberativi dell’assemblea;
  • avrà diritto di partecipazione all’assemblea;
  • potrà partecipare all’elettorato attivo, mentre resterà in attesa della maggiore età per quello passivo.

Conclusioni

Nei mesi di tempo che restano a disposizione prima del 31 dicembre 2023, occorrerà procedere ad un minuzioso lavoro di “rifinitura” dello statuto sociale, adeguandoli alle nuove previsioni normative e, soprattutto, ponendo maggiore attenzione alle attività principali e secondarie svolte all’interno dei sodalizi.

Occorre inoltre ricordare che le modifiche statutarie obbligatorie ai fini dell’adeguamento alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 36/2021 saranno esenti dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis.

Si allega una bozza di statuto.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusRiforma dello Sport