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Superbonus in 10 anni: quali effetti sulla cessione delle rate residue?

di Marco Bomben | 23 Ottobre 2023
Superbonus in 10 anni: quali effetti sulla cessione delle rate residue?

Stante l’impasse del mercato delle cessioni il Legislatore è intervenuto con una serie di misure che agevolano, da un lato, l’utilizzo dei crediti originati dal superbonus da parte dei fornitori che hanno concesso lo “sconto in fattura” e dei cessionari terzi di ogni tipo e, dall’altro, la fruizione diretta della maxi-detrazione per i contribuenti, sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme le implicazioni che tali opzioni portano con sé ai fini di una futura cessione delle rate residue del credito a privati o istituti finanziari.

Premessa

In una fase di piena maturità del superbonus e delle altre detrazioni edilizie, gli interventi legislativi non sono più rivolti a introdurre misure di favore per promuovere l’effettuazione degli interventi edilizi bensì cercano di governare quell’enorme massa di crediti già originati a seguito del superbonus e dagli altri bonus edilizi “minori”:

  • trasferiti al fornitore/cessionario mediante lo “sconto in fattura” / cessione del credito, ipotesi sempre più remota a seguito del “blocco” generalizzato introdotto dal 17 febbraio 2023 con il D.L. n. 11/2023;
  • utilizzabili direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi, con la spada di Damocle, dell’incapienza fiscale per ciascun anno d’imposta.

Per agevolare il processo di “smaltimento” dei crediti sono state varate due misure volte a rendere più “flessibile” l’ambito temporale di utilizzo da parte di tutti coloro che se ne trovano in possesso. Si tratta in particolare della:
1. rateazione decennale per fornitori e cessionari (introdotta dall’art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”, poi ampliata dall’art. 2, comma 3-quinquies del D.L. n. 11/2023);
2. rateazione decennale per i contribuenti (comma 3-sexies dell’art. 2, D.L. n. 11/2023).

Vediamo di seguito come operano e, soprattutto, quali sono i margini di ripensamento ed i vincoli impliciti ai fini di un’eventuale cessione delle rate residue.

La rateazione decennale per fornitori e cessionari

La prima misura si rivolge a:

  • fornitori venuti in possesso del credito attraverso lo sconto in fattura,
  • cessionari di ogni tipo di tali crediti,

e permette:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;
  • di ripartire i crediti da superbonus in 10 quote annuali di pari importo, in luogo delle 4 quote ordinarie;
  • a partire dal periodo d’imposta 2023.

La misura è stata introdotta dall’art. 9, comma 4, del D.L. “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022, convertito dalla Legge n. 6/2023) e poi ampliata dall’art. 2, comma 3-quinquies, del D.L. n. 11/2023 cosiddetto “Blocca opzioni” introdotto dalla Legge di conversione n. 38/2023 con cui:
è stata prorogato al 31 marzo 2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della rateazione decennale;
• si allargano gli interventi interessati, di seguito riepilogati.

Interventi oggetto dell’opzione

Norma di riferimento

Tipologia

Art. 119, D.L. n. 34/2020

Interventi che possono fruire del “superbonus”.

Art. 119-ter, D.L. n. 34/2020

Interventi che danno diritto al bonus barriere architettoniche al 75%.

Art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013

Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che possono fruire della detrazione del 50%.

Art. 16, commi 1-quater e 1-quinquies, D.L. n. 63/2013

Interventi finalizzati eseguiti nelle zone di rischio sismico del nostro territorio nazionale classificate da 1 a 3 (è esclusa solo la zona 4) con agevolazione al:

  • 70/80% per interventi comportanti la riduzione, rispettivamente, di una o di due classi di rischio sismico;
  • 75/85% per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali comportanti la riduzione, rispettivamente, di una o di due classi di rischio sismico.

Art. 16, comma 1-sexies, D.L. n. 63/2013

Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili su cui sono effettuati gli interventi ex commi da 1-ter a 1-quinquies del citato art. 16.

Art. 16, comma 1-sexies.1, D.L. n. 63/2013

Interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16, realizzati dagli IACP su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, o realizzati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013

Per il “Sismabonus acquisti” riconosciuto all’acquirente.

Come precisato dal Provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023 può essere ripartita in 10 anni, non solo la singola posizione creditoria ma anche:

  • la singola rata annuale di ciascun credito;
  • nonché la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non ancora utilizzata in compensazione.

Una volta ripartita la quota residua di una rata annuale in 10 nuove rate annuali, ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità, come chiarito dalla “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” aggiornata al 2 maggio 2023), dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, utilizzando i relativi codici tributo “7771”, “7773” o “7772” (Risoluzione n. 19/E/2023).

L’opzione in argomento, quindi, una volta esercitata preclude al fornitore / cessionario di cedere le residue rate del credito. Si tratta però di una scelta che non è irreversibile.

Infatti:

  • sebbene il punto 2.1 del Provvedimento n. 132123/2023 preveda che la comunicazione dell’opzione per la ripartizione decennale, una volta effettuata, sia irrevocabile;
  • il successivo Provvedimento n. 332687 del 22 settembre 2023 ha precisato che tale comunicazione può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti a mezzo PEC o, dal 5 ottobre 2023, tramite apposita Piattaforma.

L’esito della richiesta è fornito entro 30 giorni e, in caso di accoglimento, determina:
la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in 10 rate;
il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate;
• con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.

La rateazione decennale per i contribuenti

Il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla Legge di conversione n. 38/2023, ha inserito nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 il nuovo comma 8-quinquies, ai sensi del quale viene consentito ai contribuenti beneficiari del superbonus di ripartire la detrazione relativa alle spese sostenute nell’anno solare 2022 in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

La norma dispone che “l'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”, differendo così di un anno l’avvio del periodo decennale di utilizzo della detrazione rispetto a quanto invece ordinariamente avviene se si mantiene la rateazione in 4 quote annuali ordinariamente prevista.

Anche in questo caso, come per lo “spalmacrediti” per fornitori e cessionari siamo in presenza di una facoltà per il contribuente, non di un obbligo.

Lo stesso potrà quindi scegliere liberamente se sfruttare questa possibilità, ma se esercita l’opzione per l’utilizzo del bonus in 10 anni:

  • la stessa è irrevocabile,
  • senza che sia possibile tornare al periodo di fruizione “originario”.

Diversamente da quanto previsto per la rateazione decennale di fornitori e cessionari, in questo caso non viene riproposta una previsione che imponga l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di tutte e 10 le rate residue.

In assenza di uno specifico divieto normativo (il D.L. n. 11/2023 non si esprime al riguardo), sembra quindi che il contribuente mantenga la possibilità di cedere, in futuro, i 9/10 residui a banche o soggetti privati. Non appare convincente, infatti, la tesi contraria fondata sulle indicazioni del Provvedimento 18 aprile 2023 che vieta sì di cedere le rate residue ma solo con riferimento al diverso ambito della rateazione decennale per fornitori/cessionari.

Se è vero che la ratio della norma è quella di agevolare la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, non bisogna dimenticare che l’intervento è motivato dall’attuale contesto di impasse del mercato dei crediti: non si vede quindi perché penalizzare un’eventuale riapertura del mercato per la monetizzazione del credito residuo.

Resta fermo che la convenienza di un tale scelta verrà verosimilmente limitata:
dal minor valore nominale del credito che, ripartito in 10 anni, anziché in 4, si riduce notevolmente;
• dall’effettiva ricettività del mercato che, senza un via libera ufficiale da parte dell’Agenzia, molto difficilmente mostrerà interesse ad acquistare questa tipologia di crediti.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus 110%Cessione del credito

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023