Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), sono sospesi tutti i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, compresi quelli cosiddetti “a ritroso”. Al riguardo, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione ha precisato...
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