L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un breve vademecum che illustra le principali misure fiscali contenute nel cosiddetto “Decreto liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Il provvedimento - che ora passerà all’esame di Camera e Senato per la conversione in legge - dispone tra l’altro:
- la disapplicazione, per il 2020, delle sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020. Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico. La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- per il 2020, il differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).