I soggetti esonerati dal versamento dell’Imu nel corso del 2020 in base ai decreti connessi all’emergenza Covid-19 sono tenuti a compilare la dichiarazione Imu 2021, per l’anno 2020, barrando la casella “Esenzione”. Non vi è invece alcun obbligo dichiarativo una volta che l’esenzione viene meno, in quanto la durata dell’agevolazione è conosciuta dai Comuni: lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito.
Tali conclusioni si fondano sull’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ai sensi del quale la dichiarazione Imu dev’essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.
Attraverso un’altra FAQ, invece, è stato precisato che per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’Imu - da versare entro il successivo 16 giugno - dev’essere proporzionata a un mese di possesso e non dev’essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi. Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha richiamato la Circolare n. 1/DF/2020, la quale - per l’acconto relativo al 2020 - chiarì che “(...) sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 (...)”.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
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