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Dalle Entrate chiarimenti sulla compilazione degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi

29 Luglio 2021
Dalle Entrate chiarimenti sulla compilazione degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi

Attraverso alcune FAQ pubblicate ieri sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione degli aiuti di Stato nelle dichiarazioni Redditi Pf. Sp, Sc, Enc ed Irap 2021. 

In particolare è stato precisato che:

MODELLO

CHIARIMENTI

IRAP 2021

  • I dati dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate non devono essere indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.
  • Le somme erogate da altre Amministrazioni - come ad esempio l’indennità di 600 euro erogata dall’Inps agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti - non devono essere indicate nel prospetto degli aiuti di Stato in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
  • I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia:
    1. vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice “99” qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini Irap;
    2. non devono essere indicati nel Quadro IQ da parte dei soggetti che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale, ex art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997.
  • Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020) e il tax credit locazioni (art. 28 del D.L. 34/2020) non vanno indicati né nel quadro RE, né nel modello Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS.
  • I finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto degli aiuti di Stato.

REDDITI PF, SP, SC ed ENC 2021

  • In relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato”(1), nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non dev’essere riportato l’importo accreditato al contribuente, in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile.
  • Le somme erogate da altre Amministrazioni - come ad esempio l’indennità di 600 euro erogata dall’Inps agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti - non devono essere indicate nel prospetto degli aiuti di Stato in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
  • Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate non dev’essere riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.
  • Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilare il prospetto aiuti rileva la data di erogazione del contributo.
  • I finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto degli aiuti di Stato.
  • Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020) e il tax credit locazioni (art. 28 del D.L. 34/2020) non vanno indicati né nel quadro RE, né nel modello Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS.
  • Per i crediti d’imposta che vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU.

(1) Presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI.

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021