L’art. 1, commi 13-17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha disegnato un quadro normativo (cosiddetto “regime-quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Ora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo bollinato, annunciandone l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del D.M. 11 dicembre 2021, con il quale - in attuazione del richiamato art. 1, comma 16 , del D.L. 41/2021 - ha definito le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni.
Si attende quindi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà individuare termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti.
In particolare, il citato D.M. 11 dicembre 2021:
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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