Sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E .
Si ricorda che l’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:
L’Agenzia ha inoltre precisato che:
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