L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, prevede una detrazione per l’acquisto di immobili su cui siano stati effettuati interventi edilizi, mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Tali interventi possono anche comportare una variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle norme urbanistiche che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 423, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame spetta in relazione ai soli acquisti delle unità immobiliari realizzate previa demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, mentre non vi possono accedere gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in seguito alla ristrutturazione o al risanamento dell’edificio non demolito.
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