Ai sensi dell’art. 119, comma 10-bis, del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da talune tipologie di enti (Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale), stabilito per le singole unità immobiliari, dev’essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi stessi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione consente, in presenza di determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato.
Ora, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i suddetti enti la comunicazione dell’opzione può essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, secondo due modalità alternative:
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