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Omessa indicazione degli aiuti di Stato e de minimis nei registri RNA, SIAN e SIPA: in arrivo le lettere del Fisco

19 Ottobre 2022
Omessa indicazione degli aiuti di Stato e de minimis nei registri RNA, SIAN e SIPA: in arrivo le lettere del Fisco

È stato emanato il provvedimento direttoriale che stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2018.

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Eentrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile ad errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile ad errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In relazione alle violazioni di cui sopra sono dovute le relative sanzioni, ferma restando la possibilità di beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
  2. con il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
  3. il D.M. 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

Questo documento fa parte del FocusAIUTI DI STATO