Qualora l’importo del visto di conformità comporti lo splafonamento dei massimali degli interventi, l’eventuale cessione del credito o l’applicazione dello sconto in fattura potrebbero comportare l’applicazione della sanzione al 100%, oltre al riversamento del credito utilizzato in compensazione.
Il decreto Mite n. 75 del 14 febbraio 2022 impone una procedura operativa ben precisa per la verifica della congruità delle spese sostenute nell’ambito di interventi agevolati tramite super ecobonus o ecobonus “ordinario”.
Il decreto riporta i costi massimi congrui per una serie di interventi che, qualora superati, generano un esborso monetario a carico del beneficiario finale, pari alla differenza tra:
La congruità dei costi è richiesta per garantire che i prezzi esposti non eccedano quelli previsti dai prezziari di riferimento, rappresentati dal prezziario Dei o dai prezziari regionali o territoriali.
È comunque possibile, in assenza di voci specifiche sui prezziari, determinare l’importo di una singola lavorazione attraverso una analisi prezzo che dovrà essere svolta dal tecnico abilitato in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella realizzazione dell’intervento.
I costi massimi sono riferiti a tutti i beni che concorrono alla realizzazione degli interventi, e non comprendono Iva, spese per prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.
Questo implica che il tecnico chiamato ad asseverare la congruità delle spese segua una specifica procedura:
Il totale così calcolato sarà congruo e per essere totalmente agevolato dovrà essere inferiore alla massima capienza agevolata, funzione del tipo di intervento e del numero di unità immobiliari nel fabbricato.
Qualora così non fosse, si genererebbe un saldo a carico della committenza.
Qualora il compenso del visto di conformità, che si somma proporzionalmente a tutti gli oneri già imputati ai vari interventi, vada a cumularsi allo splafonamento di tali limiti massimi, può il contribuente andare a cedere tale credito? Può usufruire dello sconto in fattura applicato dal professionista vistatore? O dato che rientra nella quota di spesa non detraibile, perché supera i massimali, non può nemmeno generare credito cedibile al cessionario/fornitore?
Può il vistatore serenamente incassare il compenso applicato, se tale compenso verrà pagato totalmente dal contribuente (primo beneficiario), in quanto lui sarà responsabile eventualmente della detrazione che indicherà nel Modello Reddituale o che non indicherà, in quanto ha splafonato.
Ma nel caso applicasse lo sconto in fattura, il contribuente primo beneficiario cederebbe un credito “non buono” al fornitore, che lo userebbe in compensazione in maniera indebita.
Si tratterebbe di un credito inesistente e il suo utilizzo, laddove accertato negli anni a venire, sarebbe sanzionato con una sanzione al 100% del credito utilizzato.
Stessa situazione, laddove si procedesse a cedere il credito a terzi. Il terzo cessionario utilizzerebbe un credito inesistente.
Va fatta una valutazione attenta dei massimali da parte dei tecnici, prima di ogni scelta.
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