Il decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), all’art. 12 , fornisce, con norma di interpretazione autentica, una precisazione in merito:
La seconda rata per il 2022 non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”.
Esenzione Imu estesa a tutto il 2022 - Per sostenere economicamente gli operatori del settore dello spettacolo, l’art. 78 del decreto "Agosto" aveva ampliato, sia sotto l’aspetto temporale che soggettivo, le agevolazioni in materia di imposta municipale propria già riconosciute dal decreto “Rilancio” (art. 177 del D.L. n. 34/2020).
L’intervento legislativo:
L’agevolazione spettava a condizione che i proprietari degli immobili fossero anche gestori delle attività che vi si esercitavano, per i soli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e estendeva l’esenzione agli anni 2021 e 2022, sempre che vi fosse coincidenza tra proprietari e gestori delle attività.
Si trattava di un aiuto di Stato rientrante nel c.d. "regime ombrello" (codice 23 nel modello di autocertificazione); andava presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021 per l'anno 2020 con casella "ESENZIONE" barrata.
Si ritiene debba essere presentata anche per tale nuova esenzione per la seconda rata 2022 la dichiarazione IMU 2023 per il 2022, con casella "ESENZIONE" barrata e vada monitorato il rispetto del limite de minimis di 200.000 euro nel triennio.
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