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Decreto Aiuti-quater: no alla seconda rata Imu 2022 per i luoghi dello spettacolo

21 Novembre 2022
Decreto Aiuti-quater: no alla seconda rata Imu 2022 per i luoghi dello spettacolo

Il decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), all’art. 12 , fornisce, con norma di interpretazione autentica, una precisazione in merito:

  • all’esenzione Imu riconosciuta, dal decreto "Agosto",
  • per gli immobili "D/3" destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,
  • a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività che vi si esercitano (art. 78 , comma 1, lettera d), D.L. 104/2020).

La seconda rata per il 2022 non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”.

Esenzione Imu estesa a tutto il 2022 - Per sostenere economicamente gli operatori del settore dello spettacolo, l’art. 78 del decreto "Agosto" aveva ampliato, sia sotto l’aspetto temporale che soggettivo, le agevolazioni in materia di imposta municipale propria già riconosciute dal decreto “Rilancio” (art. 177  del D.L. n. 34/2020).

L’intervento legislativo:

  • aveva esteso l’esenzione alla seconda rata dell’Imu per il 2020
  • con riferimento agli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e a quelli destinati a discoteche, sale da ballo, night-club.

L’agevolazione spettava a condizione che i proprietari degli immobili fossero anche gestori delle attività che vi si esercitavano, per i soli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e estendeva l’esenzione agli anni 2021 e 2022, sempre che vi fosse coincidenza tra proprietari e gestori delle attività.

Si trattava di un aiuto di Stato rientrante nel c.d. "regime ombrello" (codice 23 nel modello di autocertificazione); andava presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021 per l'anno 2020 con casella "ESENZIONE" barrata.

Si ritiene debba essere presentata anche per tale nuova esenzione per la seconda rata 2022 la dichiarazione IMU 2023 per il 2022, con casella "ESENZIONE" barrata e vada monitorato il rispetto del limite de minimis di 200.000 euro nel triennio.

Questo documento fa parte del FocusAiuti-ter e quater