Anche in caso di opzione per l'utilizzo del Superbonus nella forma dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”, ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 581 del 5 dicembre 2022 .
Nel documento in esame è stato inoltre affermato quanto segue:
Si ricorda che, nelle scorse settimane, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Viceministro, Maurizio Leo, una lettera con la quale, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 42012/2022, depositata lo scorso 8 novembre, si chiedeva di valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del medesimo Ministero e dell’Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica dell'art. 121, comma 1-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in materia di opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.
Al riguardo si ricorda che, con la richiamata sentenza n. 42012/2022, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che “è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi”, hanno affermato che “il discorso muta però - ed in ciò si annida l’errore commesso dalla difesa - quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure 'a stato di avanzamento' (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti:
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