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Contabilità semplificata dal 2023: verifica con le nuove soglie sul 2022

27 Dicembre 2022
Contabilità semplificata dal 2023: verifica con le nuove soglie sul 2022

Il Disegno di legge di Bilancio, che è stato approvato il 24 dicembre 2022 dalla Camera e che ora passerà al Senato, con un testo comunque blindato, all’art.216-terdecies incrementa l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale, le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, previsto dall’art.18 del D.P.R. n. 600/73.

L’effetto pratico è che le imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati, nonché gli ENC esercenti un’attività commerciale in via non prevalente, adotteranno “naturalmente” il regime della contabilità semplificata dal 2023, se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano nel 2022:

  • 500.000 euro (non più 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro (non più 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi:

  • percepiti in un intero anno (o con ragguaglio ad anno) – criterio di cassa applicabile alla generalità dei casi;
  • conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2 del TUIR – criterio di competenza. Quest’ultimo criterio sarà utilizzato esclusivamente in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato.

I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023, guardando alle nuove soglie per i ricavi 2022 (CM AdE n. 80/2001).

Lavoratori autonomi esclusi dalle modifiche - Fanno eccezione gli esercenti arti e professioni, i quali adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata (o con opzione quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Liquidazione IVA trimetrale con gli stessi limiti ma sul volume d'affari pregresso - Si ritiene che la modifica abbia degli effetti conseguenti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale IVA, di cui all’art.7 del D.P.R. n. 542/99. Infatti, i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono gli stessi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata (CM AdE n. 15/E/2012). Attenzione però al fatto che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d’affari. Dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA sarà riservata ai soggetti passivi che nel 2022 hanno realizzato un volume d’affari non superiore:

  • a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; oppure
  • a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023