La Manovra 2023 all’art. 1, comma 787, apporta delle modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno; si tratta della norma che consente ai comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, ossia con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare il tributo fino all’importo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. n. 23/2011).
Fino a oggi, era previsto che tali comuni fossero individuati con decreto Mibact; ora, invece, si specifica che occorre fare riferimento ai dati pubblicati dall’Istat sulle presenze medie registrate nel triennio precedente e che, per il triennio 2023-2025, va considerata la media delle presenze del triennio 2017-2019.
Norma |
Descrizione |
Decorrenza |
art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. n. 23/2011 |
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Fino al 31 dicembre 2022 |
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Dall'1 gennaio 2023 |
Di fatto, il provvedimento autorizza l’incremento solo a Rimini, Venezia, Verbania, Firenze e Pisa.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023
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