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Credito d'imposta energetico del 1° trimestre 2023: un esempio di calcolo per l'impresa non energivora

16 Gennaio 2023
Credito d'imposta energetico del 1° trimestre 2023: un esempio di calcolo per l'impresa non energivora

L'art. 1, commi da 2 a 9, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga al I trimestre 2023 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas già riconosciuti per il 2022, incrementandone anche la misura delle agevolazioni. L'aliquota dei crediti d'imposta è, infatti, stata incrementata rispetto a quella prevista, per il IV trimestre 2022 ed è riconosciuta in misura pari al 35% per le imprese non energivore.

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta del 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto.

Esempio

Rossi S.r.l. è un’impresa non energivora. È infatti diversa da quelle energivore ex Decreto MISE 21 dicembre 2017 e per il I trimestre 2023 è dotata di almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Nel IV trimestre 2022 ha sostenuto spese per la componente energetica superiore a quella del IV trimestre 2019, per più del 30%.

La Rossi S.r.l. non si è rifornita nel IV trimestre 2022 di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019; dunque non potrà richiedere al venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (entro il 30 maggio 2023 – tra l’altro si ricorda che i  venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti  comunicato ARERA 7 ottobre 2022 e CM 36/E/2022, § 3):

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre dell'anno 2023 (art. 1, comma 6, Legge 197/2022).

La Rossi S.r.l. dovrà procedere in autonomia con il calcolo. Vediamolo insieme.

Ipotizziamo che la spesa del IV trimestre 2022 sia pari a 5.000 euro. La spesa sostenuta nel IV trimestre 2019 è pari a 2.000 euro e la spesa sostenuta nel I trimestre 2023 pari a 8.000 euro.

BONUS per energia elettrica ACQUISTATA NEL I TRIMESTRE 2023

Spesa per la comp. energetica acq. ed effettivam. utilizzata (al netto di eventuali sussidi)

     2.000,00

     5.000,00

Sussidi riconosciuti  in euro/MWh o in c/esercizio sull’energia elettrica

 

 

Spesa netta del trimestre 

     2.000,00

     5.000,00

kWh acquistati ed effettivamente consumati nel trimestre 

         29.000

         35.000

Costo medio kWh 

0,06897

0,1429

Variazione costo medio kWh 

107,143%

OK (> 30%)

Spesa per la comp. energetica acquistata (ed utilizzata) nel I trimestre 2023 (al lordo di eventuali sussidi)

     8.000,00

Credito di imposta:

35% 

     2.800,00

 

Userà in F24 telematico l’importo di 2.800,00 euro in compensazione con altri debiti tributari entro il 31 dicembre 2023, con il codice tributo di prossima pubblicazione. Non potrà riportarlo successivamente a tale data, nemmeno versando maggiori acconti con metodo previsionale (si veda risposta a interpello n. 8/2023 ).

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023