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Definizione agevolata degli avvisi bonari anche per le LIPE

15 Febbraio 2023
Definizione agevolata degli avvisi bonari anche per le LIPE

Con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023 , l'Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine:

  • all’applicabilità della definizione agevolata, introdotta dall’art. 1, commi da 153 a 159, della Manovra 2023,
  • con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

Le LIPE, non essendo esplicitamente richiamate nell’ambito delle disposizioni in materia di definizione agevolata previste dalla Legge di Bilancio 2023, hanno creato  non pochi dubbi tra gli operatori. Non era chiara l'applicazione della tregua fiscale, consistente nella riduzione al 3%  (rispetto al 10%  ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, a questi tipi di avvisi.

L'Agenzia, con il documento di prassi in commento, conferma che anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA possano trovare applicazione le nuove misure agevolative.

Occorre considerare, infatti, che, ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, l’Agenzia delle entrate effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni periodiche in argomento. Nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito, al fine di favorire la ‘compliance’.

Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra:

  • l’imposta versata
  • e quella risultante dalle comunicazioni periodiche

le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato, ai sensi del citato art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633/1972, per verificare la congruità dei versamenti effettuati.

Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato art. 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione di dette misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la C.M. n. 1/E del 13 gennaio 2023.

Ovviamente va posta particolare attenzione all'intervallo temporale che rientra nella definiziona agevolata.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE