L’art. 121, comma 1-ter, del D.L. 34/2020 stabilisce che, dal 12 novembre 2021, per poter esercitare le opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” spettante, è necessario che:
Ai fini del superbonus del 110% di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, invece, il visto di conformità è obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF, così come è necessaria l’attestazione di congruità delle spese).
Le spese sostenute per il visto di conformità e l’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.
A seguito delle disposizioni ex art. 1, comma 1, lett. b, del D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrodi”, prima, e ex art. 1, comma 29, lett. b, legge n. 234/2021, poi, è previsto che, per quanto riguarda il superbonus, il visto di conformità costituisca in obbligo anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
La circolare 29 novembre 2021 , n. 16/E ha chiarito che l’obbligo di rilasciare il visto di conformità:
Rimane fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (per es. il 730 è presentato a un CAF o a un professionista abilitato o quando i contribuenti nel modello F24 utilizzano un credito superiore a 5.000 euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla singola dichiarazione dalla quale emerge il credito) e che, in questi casi, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo del visto di conformità che deve essere rilasciato sui dati relativi alla documentazione superbonus.
Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023SUPERBONUS 2023
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