Non sempre è necessario presentare la dichiarazione dei redditi o il Mod. 730. Il contribuente a volte non può utilizzare il Mod. 730 (ne è escluso) essendo tenuto alla presentazione del Mod. REDDITI PF; altre volte non vi è tenuto (in quanto esonerato).
La dichiarazione deve comunque essere presentata anche qualora:
- le addizionali IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quanto dovuto;
- sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Non possono utilizzare il Mod. 730/2023 e sono quindi tenuti alla presentazione del Mod. REDDITI PF2023, i contribuenti che, nel 2022, hanno percepito le seguenti tipologie di redditi:
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi derivanti dall’ esercizio d’impresa o dalla partecipazione in società di persone ed assimilate;
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
- redditi di lavoro autonomo per i quali si applica l’art. 50 TUIR (soci di cooperative artigiane);
- redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. affitto dell’unica azienda);
- indennità a giudici onorari di pace e vice procuratori come da art. 53, comma 2, lett. f-bis), TUIR;
- redditi derivanti da trust, come soggetti beneficiari
- non sono residenti in Italia nel 2022 e/o nel 2023;
- sono tenuti a presentare anche una tra le dichiarazioni IVA e sostituti d’imposta (Mod. 770); si pensi al produttore agricolo che sia al contempo lavoratore dipendente;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- hanno realizzato, nel 2022, plusvalenze derivanti dalla cessione di:
- partecipazioni qualificate e non qualificate;
- partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato (es. gli agricoltori “esonerati” che, nel 2022 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza da Covid-19, possono presentare il Mod. 730 e il quadro RS del Mod. REDDITI PF 2023 unitamente al frontespizio).
- i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi da pensione, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, erogati da soggetti esteri e che trasferiscono la propria residenza in un Comune con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. L’art. 24-ter TUIR, dispone che tali soggetti possono optare (per 5 anni) per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero;
- i contribuenti che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti. Il comma 595 della Legge n. 178/2020 ha infatti disposto che, dal 2021, l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. (a prescindere da chi la esercita).