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Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4  del mod. 730/2023)

23 Giugno 2023
Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4  del mod. 730/2023)

La detrazione (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

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Acquisto di veicoli con obbligo di adattamento - Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori. In quest’ultima ipotesi non è necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato (circolare 15 luglio 1998, n. 186).

Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli.

Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale. Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un’autonoma capacità di deambulazione.

Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta sempre che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.

Invece, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile (circolare 31 luglio 1998, n. 197 e circolare 15 luglio 1998, n. 186).

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (risoluzione 8 agosto 2005, n. 117/E).

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di optional o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (euro 18.075,99), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 4.8).

Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di euro 18.075,99, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

Acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento - Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

  • gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti;
  • i sordi.

Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata Legge n. 104/1992. La medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni (circolare 11 maggio 2001, n. 46/E).

La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992 (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 5.2).

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992 (risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E).

La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (circolare 10 giugno 2004 n. 24/E, risposta 3.2).

La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (risoluzione 16 agosto 2002, n. 284/E).

Le persone con handicap psichico o mentale, per fruire delle agevolazioni fiscali, devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una Commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 5.1).

Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell’indennità d’accompagnamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 5.3).

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (circolare 30 luglio 2001, n. 72/E).

Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della Legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E).

Tabella riepilogo acquisto veicolo

Soggetto disabile

Obbligo all’adattamento del veicolo

Certificazione per il riconoscimento della disabilità

Norme fiscali

Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti

l’adattamento deve:

  • essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto;
  • risultare dalla carta di circolazione.

Verbale della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.

Legge n. 449/1997, art. 8

Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione

No

Verbale della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore.

Legge n. 388/2000, art. 30

Pluriamputato

No

Verbale della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale siano indicate la pluriamputazione e la gravità della minorazione.

Legge n. 388/2000, art. 30

Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

No

Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave.

Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/1980 e Legge n. 508/1988).

Legge n. 388/2000, art. 30

Soggetto affetto da sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento

No

Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down.

Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/1980 e Legge n. 508/1988).

Legge n. 388/2000, art. 30

Non vedente

(Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi - Legge n. 138/2001, artt. 2, 3 e 4)

No

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o verbale della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

 

Legge n. 342/2000, art. 50 (IVA)

Legge n. 488/1999 art. 6 (IRPEF)

Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale - Legge n. 381/1970)

No

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o verbale della Commissione medica per l’handicap (Legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

 

Legge n. 342/2000, art. 50 (IVA)

Legge n. 488/1999 art. 6 (IRPEF)

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023