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Rimborsi 730: blocco preventivo in caso di incoerenze

30 Giugno 2023
Rimborsi 730: blocco preventivo in caso di incoerenze

In presenza di modifiche alla precompilata con rimborsi oltre 4.000 euro o riscontro di alcuni elementi di “incoerenza”, i contribuenti potrebbero vedersi bloccare il rimborso d’imposta spettante sulla base delle risultanze del proprio modello 730/2023. Vediamo assieme quali allert sono stati previsti per l'anno d'imposta 2022.

Con il provvedimento n. 203543 del 9 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente. Il documento ribadisce le situazioni “a rischio” già individuate per gli anni precedenti.

MODELLO

RIFERIMENTO

730/2017

provvedimento 9 giugno 2017 n. 108815

730/2018

provvedimento 25 giugno 2018 n. 127084

730/2019

provvedimento 19 giugno 2019 n. 207079

730/2020

provvedimento 5 giugno 2020, n. 225347

730/2021

provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708

730/2022

provvedimento 30 maggio 2022, n. 184653

 

In particolare, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta gli “allert” del Fisco riguardano:

1.           l’eventuale scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

  • nei modelli di versamento,
  • nelle certificazioni uniche;
  • e nelle dichiarazioni dell’anno precedente (modelli 730/2022 o Redditi Pf 2022),

2.           la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati:

  • inviati da enti esterni,
  • o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

3.           la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Il blocco dei rimborsi scatta anche in caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

L’attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che tali disposizioni si applichino anche ai modelli 730 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende subito disponibile il 730-4 e informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre con F24 (circolare 12 marzo 2018, n. 4 , § 7 ).

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023