Il Consiglio nazionale dei commercialisti e le due Fondazioni della categoria (Ricerca e Formazione) hanno pubblicato il 13 luglio 2023 un nuovo “strumento operativo” con cui si riepilogano le modalità e i nuovi termini di versamento delle imposte a seguito della proroga nonché le modalità di regolarizzazione degli omessi, carenti o tardivi versamenti tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Il Decreto “Enti pubblici” (art. 4, commi 3-sexies e 3-septies D.L. 10 maggio 2023, n. 51), dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2023, n. 55) stabilisce che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA e IRAP. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Con il lavoro in argomento, curato dal Presidente della Fondazione nazionale formazione dei commercialisti, Mauro Nicola, vengono quindi riepilogate le modalità e i nuovi termini di versamento delle imposte a seguito della proroga nonché le modalità di regolarizzazione degli omessi, carenti o tardivi versamenti tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA BENEFICIARI DELLA PROROGA |
||||
|
Senza maggiorazione |
Con maggiorazione (*) |
||
1^ (**) |
20 luglio |
0,00 |
31 luglio |
0,00 |
2^ |
21 agosto |
0,29 |
21 agosto |
0,18 |
3^ |
18 settembre |
0,62 |
18 settembre |
0,51 |
4^ |
16 ottobre |
0,95 |
16 ottobre |
0,84 |
5^ |
16 novembre |
1,28 |
16 novembre |
1,17 |
(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20.7.2023 alla data in cui viene effettuato il versamento della prima rata/unica soluzione, fino al 31 luglio 2023. |
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA BENEFICIARI DELLA PROROGA |
||||
|
Senza maggiorazione |
Con maggiorazione (*) |
||
1^ (**) |
20 luglio |
0,00 |
31 luglio |
0,00 |
2^ |
31 luglio |
0,11 |
31 luglio |
0,00 |
3^ |
31 agosto |
0,44 |
31 agosto |
0,33 |
4^ |
2 ottobre |
0,77 |
2 ottobre |
0,66 |
5^ |
31 ottobre |
1,10 |
31 ottobre |
0,99 |
6^ |
30 novembre |
1,43 |
30 novembre |
1,32 |
(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20.7.2023 alla data in cui viene effettuato il versamento della prima rata /unica soluzione, fino al 31.7.2023. |
Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023
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