Per individuare il titolare effettivo, da comunicare con il TI.RE. entro l'11 dicembre 2023 (in generale), vanno utilizzati in forma gerarchica i criteri dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.
Prima devono essere seguite le indicazioni del comma 2:
L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione.
Gamma S.r.l. - i soci persone fisiche titolari di partecipazioni certificate dal registro delle imprese sono:
Nel caso della società Gamma S.r.l., l’esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva "diretta" superiore al 25%.
Se agli amministratori non risultano titolarità effettive "indirette" (superiori al 25%) deve essere utilizzato il "criterio del controllo": es. in base a un patto parasociale i soci "C", "D", "E" e "F" si sono accordati nel far sì che i primi tre votino conformemente a "F" nelle assemblee ordinarie. E’ quindi quest’ultimo il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese (grazie al patto convenuto, "F" è infatti in grado di esercitare il controllo sulla maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria). Se non si verificassero le circostanze che possono dare origine al "controllo" sulla società di cui all’art. 20 comma 3 - l’amministratore deve infine utilizzare il "criterio residuale" e individuare il titolare effettivo di Gamma S.r.l. nelle persone del legale rappresentante, dell’amministratore o di chi sia titolare del potere di direzione della società.
Se ad esempio una Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridiche private) ha tra i propri soggetti:
La fondazione Alfa ha fondatori ancora in vita, un organo amministrativo composto in parte dai fondatori e in parte da altra persona fisica e beneficiari individuati; se vi sono "associazioni-beneficiarie" va indicato il rappresentante legale pro-tempore. Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi.
Pertanto: "A" e "B" devono essere indicati con codice "FND" e con codice "TRA"; "D", "E", "F", "G" e "L" devono invece essere riportati nel modello TE con codice "BNP".
Se i fondatori non fossero in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè "A" e "B"): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa all’ufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti.
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