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Titolare effettivo: esempi di applicazione del criterio del controllo

13 Ottobre 2023
Titolare effettivo: esempi di applicazione del criterio del controllo

Per individuare il titolare effettivo, da comunicare con il TI.RE. entro l'11 dicembre 2023 (in generale), vanno utilizzati in forma gerarchica i criteri dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.

Prima devono essere seguite le indicazioni del comma 2:

  • se la titolarità effettiva non sia individuabile in base al criterio della cd. "proprietà diretta o indiretta delle partecipazioni" (cd. "criterio dominicale")
  • è possibile utilizzare il "criterio del controllo" (di cui al comma 3 )
  • nell’ipotesi, infine, in cui neanche il disposto del comma 3 consenta di individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5.

L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione.

1. Esempio di applicazione dell’art. 20, comma 3 ("criterio del controllo")

Gamma S.r.l. - i soci persone fisiche titolari di partecipazioni certificate dal registro delle imprese sono:

  • A 20%
  • B 20%
  • C 20%
  • D 15%
  • F 10%

Nel caso della società Gamma S.r.l., l’esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva "diretta" superiore al 25%.

Se agli amministratori non risultano titolarità effettive "indirette" (superiori al 25%) deve essere utilizzato il "criterio del controllo": es. in base a un patto parasociale i soci "C", "D", "E" e "F" si sono accordati nel far sì che i primi tre votino conformemente a "F" nelle assemblee ordinarie. E’ quindi quest’ultimo il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese (grazie al patto convenuto, "F" è infatti in grado di esercitare il controllo sulla maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria). Se non si verificassero le circostanze che possono dare origine al "controllo" sulla società di cui all’art. 20 comma 3 - l’amministratore deve infine utilizzare il "criterio residuale" e individuare il titolare effettivo di Gamma S.r.l. nelle persone del legale rappresentante, dell’amministratore o di chi sia titolare del potere di direzione della società.

2. Individuazione del titolare effettivo in altri soggetti obbligati (esempi di applicazione dell’art. 20, comma 4 e dell’art. 22, comma 5)

Se ad esempio una Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridiche private) ha tra i propri soggetti:

  • A fondatore, amministratore e rappresentante legale
  • B fondatore e amministratore con poteri di direzione
  • C amministratore
  • D beneficiario
  • E beneficiario
  • F beneficiario
  • Associazione Beta beneficiario (di cui G è rappresentante legale)
  • Associazione Delta beneficiario (di cui L è rappresentante legale)

La fondazione Alfa ha fondatori ancora in vita, un organo amministrativo composto in parte dai fondatori e in parte da altra persona fisica e beneficiari individuati; se vi sono "associazioni-beneficiarie" va indicato il rappresentante legale pro-tempore. Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi.

Pertanto: "A" e "B" devono essere indicati con codice "FND" e con codice "TRA"; "D", "E", "F", "G" e "L" devono invece essere riportati nel modello TE con codice "BNP".

Se i fondatori non fossero in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè "A" e "B"): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa all’ufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti.

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Questo documento fa parte del FocusRegistro dei titolari effettivi