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730/2024: le novità del quadro L

5 Aprile 2024
730/2024: le novità del quadro L

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282;
  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.

Tali informazioni trovano posto rispettivamente nelle nuove sezioni II e III del quadro L.

Sezione II – Rivalutazione terreni


Nella Sez. II vanno indicate, distintamente, le rivalutazioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 282/2002 (come prorogata per il 2023 dall’art. 1 , commi 107-109, Legge n. 197/2022) dei terreni agricoli e/o edificabili posseduti al 1° gennaio 2023, per i per i quali il valore d’acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 15 novembre 2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16 per cento, o la prima rata è stata versata entro il 15 novembre 2023.

Si ricorda che il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro la data del 15 novembre 2023, utilizzando il modello F24 nel quale indicare “2023” come anno di riferimento e il codice tributo “8056” per i terreni;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal suddetto termine (1^ rata 15 novembre 2023, 2^ rata 15 novembre 2024, 3^ rata 15 novembre 2025). Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso (Agenzia delle Entrate, circolare n. 47/E/2011).

Compilazione dei righi L6 – L7

Colonna

Indicazione

1

Valore rivalutato risultante dalla perizia di stima

2

Imposta sostitutiva dovuta (16% * base imponibile)

3

Imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni dei medesimi beni che è stata scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione

4

Imposta residua da versare = Col. 2 – Col. 3

5

Da barrare se si è rateizzato l’importo dell’imposta residua da versare (Col. 4)

6

Da barrare se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata in colonna 2 è parte di un versamento cumulativo

Sezione III – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nel modello 730 di quest’anno trovano posto anche i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.  Si tratta di una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Solitamente, per tali categorie di redditi, è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (cfr. quadro G).

Compilazione dei rigo L8

Colonna

Indicazione

1

Lettera corrispondente al tipo di reddito riportate nell’Appendice alle Istruzioni.

Si tratta delle medesime lettere già previste per la Sez. V del modello Redditi PF (dividendi, interessi su C/C e depositi detenuti all’estero, proventi da obbligazioni, da OICR armonizzati, da assicurazioni sulla vita, etc)

2

Codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. Nel caso di redditi derivanti dalla partecipa-zione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna

3

Ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto

4

Aliquota applicabile

5

Credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione

7

Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. L’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate

8

Va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973

9

L’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo dell’imposta in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno 2023) e l’imposta dovuta. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E/2002  (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzionen.  452/E/2008 va utilizzato il Modello Redditi PF.

 

 

Sullo stesso argomento:Modello 730

Questo documento fa parte del FocusModello 730/2024