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CPB e forfetari: attenzione alle soglie per l’accesso e la permanenza

19 Settembre 2024
CPB e forfetari: attenzione alle soglie per l’accesso e la permanenza

I soggetti in regime forfetario, in via sperimentale, possono fare adesione al CPB solo per l’anno 2024. Si segnala che il Decreto CPB prevede che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

L’accesso al CPB - L’art. 2 del D.M. CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. Pertanto, il contribuente che nel p.i. 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.

Soggetti ISA che aderiscono al regime forfetario in costanza di CPB - Si tratta di una causa di cessazione dal CPB per i soggetti che vi sono entrati; un caso in cui la modifica del regime fiscale effettuata dal contribuente in corso di CPB potrebbe determinare una significativa distorsione nelle logiche applicative del CPB stesso; senza tale causa di cessazione, infatti, il contribuente, potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfetari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.

La permanenza nel CPB - L’art. 32, comma 1, lettera b-bis), del Decreto CPB, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all’art. 1, comma 71 , secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento (cioè 150.000 euro).

Nel caso in cui nel corso del p.i. 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d’imposta (2024), per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’art. 31-bis del Decreto CPB, poiché la previsione di cui alla lettera b-bis) all’art. 32, comma 1 del Decreto CPB, ove si verifichino le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all’istituto del CPB compresa quella di cui all’art. 31-bis del Decreto CPB.

 

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