Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Lettera di licenziamento inviata al “vecchio” indirizzo del lavoratore

Requisiti di forma del licenziamento e sua impugnazione

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 30 Dicembre 2024
Lettera di licenziamento inviata al “vecchio” indirizzo del lavoratore

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (n. 28171 del 31 ottobre 2024 ) offre lo spunto per fornire chiarimenti in ordine alla particolare ipotesi in cui l’intimazione del recesso sia inviata all'indirizzo comunicato dal lavoratore all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante esso sia poi stato cambiato senza informarne il datore. Dopo aver riepilogato i requisiti di forma del licenziamento, la tutela applicabile in presenza di un licenziamento intimato solo oralmente nonché le regole per la sua impugnazione, illustriamo il contenuto della citata decisione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Legge 15 luglio 1966, n. 604: il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento e specificare i motivi. Il licenziamento intimato oralmente è inefficace. La Corte di Cassazione ha confermato che l'intimazione del recesso inviata all'indirizzo comunicato al momento dell'assunzione è pienamente valida e efficace secondo l'articolo 1335 del Codice civile.