Una discussione sempre attuale riguarda le attività di formazione obbligatoria previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 - organizzate e garantite dal datore di lavoro - e la consegna di copia dell’attestato al lavoratore.
Il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede l’obbligo di consegna dell’attestato di formazione al lavoratore, tuttavia tale passaggio si rende obbligatorio in funzione delle previsioni del Regolamento Europeo sulla privacy, GDPR.
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