La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 191 , che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Con Circolare 5 marzo 2024, n. 41 , l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero, in attesa dell’emanazione di un apposito messaggio con cui saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa.
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