L’INPS – con Circolare del 7 dicembre 2020, n. 139 – ha chiarito le innovazioni introdotte dai decreti legge "Ristori" ed ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli artt. 19 a 22-quinquies , D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
L’Istituto chiarisce che i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella disciplina ex D.L. n. 137/2020 potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dagli stessi previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane ex D.L. n. 104/2020 , possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal D.L. n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS precisa che per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020 - da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 - tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 , come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 , riportati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUSMANOVRA ESTIVA 2020
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