L’INPS – con Circolare 12 gennaio 2021, n. 2 – ha reso note le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo:
Con riferimento al punto a), viene chiarito che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Tale congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Relativamente al punto b), il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Tale congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUSMANOVRA ESTIVA 2020
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