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L'esonero contributivo previsto dal Decreto “Ristori” è alternativo all'integrazione salariale Covid

7 Maggio 2021
L'esonero contributivo previsto dal Decreto “Ristori” è alternativo all'integrazione salariale Covid

L’art. 12 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti secondo la disciplina introdotta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Circolare 11 febbraio 2021, n. 24, l'Inps aveva fornito i primi chiarimenti. Ora, con il Messaggio 6 maggio 2021, n. 1836 , l'Istituto è tornato sull'argomento, chiarendo tra l'altro che:

  1. sono escluse dalla misura in commento le imprese operanti nel settore finanziario; si tratta in particolare delle imprese che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities;
  2. sono inoltre esclusi i datori di lavoro del settore agricolo;
  3. al fine di fruire dell'esonero, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”;
  4. la richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” dev'essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo;
  5. nella medesima finestra temporale, per la stessa unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS