La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con Circolare del 5 novembre 2024, n. 6 – ha esaminato la disciplina del DURF, con particolare riferimento al campo di applicazione del requisito, alla procedura di richiesta e alla verifica della regolarità nei casi particolari legati a specifici regimi IVA e di imposizione fiscale applicabili all’azienda richiedente.
Presupposti di applicabilità della disciplina DURF sono:
L’arco temporale di verifica dell’importo dei lavori affidati coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in riferimento ai mesi e non ai giorni: in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avviene secondo un meccanismo di prorata temporis.
L’affidamento del compimento delle opere o dei servizi deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Ai fini della determinazione del requisito della prevalenza di utilizzo di manodopera occorre fare riferimento al numeratore, alla retribuzione lorda, riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
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