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AGEVOLAZIONI

L’interconnessione tardiva dei beni 4.0

di Marco Bomben | 21 Settembre 2021
L’interconnessione tardiva dei beni 4.0

La fruizione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, nella versione potenziata per i beni 4.0, è subordinata alla verifica di tutti i requisiti previsti dalla norma tra cui l’avvenuta interconnessione del bene. Di conseguenza, appare utile identificare chiaramente quando un bene può definirsi “interconnesso” ed approfondire le conseguenze operative di eventuali “sfasamenti” temporali tra il momento di entrata in funzione del cespite e quello della sua interconnessione, alla luce anche degli ultimi chiarimenti di prassi forniti con la circolare AdE n. 9/E/2021 e la più recente risposta ad interpello n. 602/E del 17 settembre 2021.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Piano Industria 4.0 si basa sull'interconnessione dei beni strumentali 4.0, definita dall'Agenzia delle Entrate come lo scambio di informazioni con sistemi interni ed esterni e l'identificazione univoca. I chiarimenti forniti dalla Legge di Bilancio 2021 sono validi anche nel nuovo contesto normativo. La tardiva interconnessione del bene non impedisce la fruizione del credito d'imposta maggiorato, ma ne ritarda l'utilizzo.